Abbiamo
parlato più volte, negli anni ma soprattutto negli
ultimi mesi, dei problemi connessi alle affissioni dei manifesti
funebri.Ai nostri soci (ovviamente in regola con le quote
associative dellanno) che si sono rivolti a FENIOF per
chiedere delucidazioni in merito ai corretti comportamenti
da adottare sia da parte delle imprese funebri che da parte
delle istituzioni, riteniamo di avere sempre fornito a riguardo
una corretta, puntuale ed esauriente informazione.Abbiamo
sempre sostenuto che una normativa compiuta ed applicabile
circa la materia ci fosse (e da tempo!) e che fosse dovere
delle istituzioni applicarla.La normativa accennata è
il D.Lgs.n 507 del 15 novembre 1993 che è intervenuta
sulla, oserei dire delicata, materia inerente
alle affissioni, definendo i comportamenti da adottare circa
le affissioni di natura commerciale e quelle non aventi rilevanza
economica.
Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo con fermezza (normativa
alla mano): i manifesti funebri non hanno rilevanza economica.A
sancirlo, con nostra soddisfazione in quanto labbiamo
sempre sostenuto negli anni, è la L.311 del 30/12/04
(più comunemente nota quale Finanziaria 2005) che ha
parzialmente modificato il suddetto D.Lgs. 507/93. La L.311/04
ha chiarito una volta per tutte cinque punti importantissimi,
ovvero che:
-
per gli annunci mortuari non trova applicazione limposta
di pubblicità;
-
i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti devono
riservare il 10% degli spazi totali per laffissione
dei manifesti di cui allArt.20 (tra i quali alla lettera
e vengono intesi anche gli annunci mortuari);
-
laffissione negli spazi di cui sopra (quelli relativi
al 10%) sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni;
-
la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è
ridotta alla metà per gli annunci mortuari (ad esclusione
delle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti
negli spazi riservati dalle amministrazioni comunali per
tale funzione);
-
laffissione in proprio negli spazi riservati (sempre
quelli riferiti al 10%) è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni e per tale affissione il Comune non
fornisce personale.
Evidentemente,
quanto disposto dal D.Lgs.507/93 non era sufficientemente
chiaro (anche se per noi era evidente!), se lo Stato ha ritenuto
di dover ribadire con la Finanziaria 2005 che i Comuni con
più di 3000 abitanti dovessero stabilire degli spazi
per le affissioni non commerciali esercitate autonomamente
dai cittadini.
Comunque,
polemica a parte, ciò che conta è che qualche
comune, sullonda del sollecito avanzato dalla L.311/04,
ha già definito questi spazi ottemperando al dettame
di legge.
Purtroppo,
come si dice, fatta la legge
trovato linganno!
Alcuni
comuni che hanno definito gli spazi liberi dal servizio
di pubbliche affissioni hanno pensato bene di indicare le
superfici del 10% in zone site sì sul territorio
comunale, ma in aree non di comune passaggio come quelle
periferiche e non centrali.
E
evidente che, per esempio, dieci manifesti a lutto affiancati
in una unica zona del comune o anche singolarmente ma in
aree non molto frequentate, non sono garanzia di capillare
informazione alla cittadinanza.
A
questi comuni abbiamo scritto suggerendo, nella fase di
definizione di tali spazi, di applicare un criterio di proporzionalità,
ovvero definendo un 10% di spazi da destinarsi allaffissione
di manifesti funebri esenti dal diritto sulle affissioni
per ogni zona del Comune ove sono presenti anche gli spazi
destinati alle affissioni da parte del servizio comunale
di pubbliche affissioni.
Solo
in tale maniera, come FENIOF, riteniamo venga centrato lintento
della legge volto a garantire un rapporto equo in termini
di visibilità tra il servizio svolto dal comune (o
dalle relative società appaltatrici del servizio
di affissioni) e quello svolto autonomamente dai privati.
Non
si tratta di una proposta astrusa e non è necessario
attendere una ulteriore specifica normativa in merito per
applicare quanto proponiamo.
Basterebbe
usare il buon senso.