Sulla
base della autonomia legislativa concessa alle Regioni,
negli ultimi anni si è assistito alla emanazione
di leggi, regolamenti e deliberazioni sulla materia, facendo
sì che i cittadini potessero fruire della cremazione,
ma anche della pratica di affidamento dellurna e,
in taluni casi, della dispersione in natura delle ceneri.
Purtroppo, come ben sappiamo, non tutte le regioni italiane
si sono ancora espresse sullaffido familiare e sulla
dispersione. Ciò ha creato e crea difformità
di comportamenti che generano una sorta di mancati
diritti ai cittadini delle regioni che non hanno previsto
ed approntato una normativa specifica.
Di
questa e di altre problematiche si è parlato in occasione
del convegno indetto per il centenario della Fic, Federazione
Italiana Cremazione, svoltosi il 20 settembre 2006 nella
splendida cornice di Palazzo Marini a Roma.
Il
fatto che il 3 luglio scorso ben dieci deputati abbiano
presentato la Proposta di Legge n. 1268 Nuove norme
in materia di dispersione e conservazione delle ceneri
rappresenta senzaltro un elemento positivo che testimonia
la volontà dei nostri politici di sbloccare una situazione
di disparità di diritti. In particolare, il diritto
alla dispersione delle ceneri in natura, presente nella
Legge 30 marzo 2001, n.130, non è ancora a disposizione
di tutti i cittadini in quanto, a ben più di cinque
anni dalla approvazione, deve ancora essere emanato il relativo
regolamento applicativo.
La
dispersione in natura è garantita, ad oggi, solo
in sei regioni su quattordici.
Partendo
dal presupposto che le persone che sanno interrogarsi sulla
propria morte e che aderiscono alle associazioni cremazioniste
costituiscono un movimento intimo (in quanto
non grida le proprie rivendicazioni, ma esige attenzione
e rispetto in virtù della propria massiccia diffusione),
la Fic ha organizzato levento commemorativo del proprio
centenario intitolandolo LItalia e letà
dei diritti, con lauspicio che i diritti disomogenei
di pochi possano presto divenire uniformi e comuni a tutta
la popolazione italiana.
Al
dibattito hanno partecipato diversi esponenti del mondo
associazionistico, nonché alcuni rappresentanti del
mondo politico, tra i quali segnaliamo il deputato Katia
Zanotti che ha intrattenuto la nutrita platea riassumendo
lo stato dellarte dellattuale normativa di riforma
del settore funerario, di fatto nuovamente tutta da discutere
dopo lo stop al rush finale del ddl S3310. LOnorevole
Zanotti ha inoltre comunicato che il disegno di legge n.
1268 Nuove norme in materia di dispersione e conservazione
delle ceneri è stato recentemente calendarizzato
e sarà presto oggetto di discussione alla Camera.
Siamo
lieti che almeno una parte del disegno di legge S3310, sostenuto,
come ben sapete, anche da Feniof, sia stato inserito tra
i prossimi lavori di Montecitorio. Il testo, presentato
ad iniziativa dei Deputati Zanotti, Burtone, Bafile, Bucchino,
Di Girolamo, Laganà, Fortugno, Lucà, Rampi,
Squaglia e Trupia, altro non è che un estratto articolato
dellArticolo 9 del sopraccitato ddl e leventuale
sua approvazione avrebbe la positiva conseguenza di uniformare
i comportamenti e le disposizioni in materia di cremazione
in tutta Italia, senza dover attendere che le singole regioni
o i comuni si attivino legiferando localmente. Non resta
che stare alla finestra e vedere se anche questa volta la
nostra classe politica vorrà mancare una importante
occasione per garantire diritti uniformi a tutti i cittadini.
La
Zanotti ha inoltre informato che sono stati presentati in
Parlamento altri due disegni di legge, il ddl AS 504 Disciplina
delle attività del settore funerario (testo
presentato in Senato, ad iniziativa di Antonio Tomassini,
che ricalca il testo dellAS 3310) ed il ddl AS 444
Disposizioni concernenti la mineralizzazione delle
salme mediante tumulazione (presentato dal Senatore
Piergiorgio Massidda).
Pur
rallegrandoci del fatto che il ddl AC 1268 sarà presto
oggetto di valutazione da parte della Camera, non possiamo
essere lieti del fatto che, come emerso durante il convegno
della Fic, si sia dovuta presentare una estrapolazione
di un testo ben più articolato e complesso che, diversamente,
avrebbe atteso non mesi, ma anni per la propria approvazione.
I
nostri timori circa i rischi di una possibile lungaggine
per assurgere ad una normativa nazionale di riforma del
settore funerario sembrano purtroppo avallati dalle affermazioni
rese da esponenti del nostro mondo politico.
In
occasione del convegno Fic è intervenuto tra i relatori
lAvv. Bruno Segre, Presidente Onorario, che ha ripercorso
gli ultimi quarantanni di attività, evidenziando
i molti risultati positivi ottenuti.
Nella
cerimonia è stata presentata la pubblicazione Una
battaglia laica.Un secolo di storia della Federazione Italiana
per la Cremazione, edita dalla Fondazione Ariodante
Fabretti (Torino, 2006). Autori dellopera sono Marco
Novarino, segretario generale della Fabretti e professore
a contratto presso lUniversità degli Studi
di Torino, e Luca Prestia, dottore di ricerca in Storia
moderna e responsabile dei progetti editoriali della stessa
Fondazione.
Per
fornire ai lettori una panoramica generale sulle disposizioni
in merito a cremazione, affidamento e dispersione che saranno
presto valutate dalla Camera dei Deputati, riteniamo utile
pubblicare il testo integrale del disegno di legge AC 1268.
Nuove norme in materia di dispersione e conservazione
delle ceneri
1.
La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate
dallufficiale di stato civile del comune di decesso,
nel rispetto dei principi dellarticolo 3, comma 1,
della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla
presente legge.
2.
La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione
delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno
dei modi previsti dallarticolo 3, comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3.
La dispersione delle ceneri allinterno dei cimiteri
è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individuano
le apposite aree cimiteriali.
4.
La dispersione delle ceneri in natura, allaperto,
è libera ed è consentita nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a)
in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da
insediamenti abitativi;
b)
in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c)
nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
d)
nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
5.
Per la dispersione delle ceneri allinterno di aree
private aperte è necessario il consenso dei proprietari.
6.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata
nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
7.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti
di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), della legge
30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato
dallavente diritto.
8.
La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna
dellurna sigillata al familiare o ad altro avente
diritto di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d),
della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne,
nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione,
linterramento o laffidamento personale. Lurna
è sigillata e conservata in modo da consentire in
ogni caso lidentificazione dei dati anagrafici del
defunto.
9.
In caso di affidamento personale, lufficiale di stato
civile annota in un apposito registro le generalità
dellaffidatario unico, indicato in vita dal defunto,
e quelle del defunto medesimo. Se laffidatario intende,
per qualsiasi motivo, rinunciare allaffidamento dellurna
contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario
comune di un cimitero, previa comunicazione allufficiale
di stato civile interessato, che ne prende nota.
10.
Al fine di assicurare lidentità certa delle
ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare
sul cofano della bara prima della cremazione al fine di
certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate
ai dolenti e la salma.
11.
Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie
e lintero manufatto che le contiene non sono equiparabili
a sepolture private o a tombe di famiglia.
12.
Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a
sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene
ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative
igienico-sanitarie.
13.
Allarticolo 411, quarto comma, del codice penale,
dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto»
sono inserite le seguenti: «o con modalità
diverse da quelle consentite dalla legge».
14.
Allarticolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 130, lalinea è sostituito dal seguente:
«Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate
o modificate sulla base dei seguenti principi: ».
15.
Allarticolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 130, la lettera h) è abrogata.
16.
Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130,
sono abrogati.