RPM Regionali

 


Udine: no alle e sì alle famiglie di fatto

A cura della Segreteria FENIOF

Dopo la sentenza del Tribunale di Udine, l’amministrazione Comunale ha approvato con delibera C.C. del 9/5/2005 il testo del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, apportando importanti modifiche in materia di trasporti funebri. Con la successiva Deliberazione n.81 del 25/07/2005, immediatamente esecutiva, è stata altresì disposta la soppressione dell’Istituto di Privativa /Esclusiva del Servizio di Trasporto Funebre a far data dal 01/09/2005.

A tal proposito abbiamo contattato il Presidente dell’ASF.FVG-Associazione Servizi Funebri Friuli Venezia Giulia (di emanazione FENIOF e da quest’ultima riconosciuta) Sig. Mario Prosdocimo che ci ha rilasciato una breve intervista:

Sig. Prosdocimo, anche su Udine abbiamo assistito alla cessazione delle privative sui trasporti funebri. Ha commenti a riguardo?

Siamo davanti ad una risoluzione certamente molto positiva e che attendevamo da tempo. Udine si è allineata ai tanti comuni italiani che, sulla scorta della nutrita giurisprudenza pregressa che sanciva l’illeggitimità delle privative sui trasporti funebri, hanno dismesso tali situazioni. Ciò è avvenuto certamente anche grazie all’interessamento della FENIOF che ha suggerito tra l’altro il nominativo del legale che ha seguito tale vicenda, ma soprattutto dalla volontà di alcune imprese funebri del territorio che hanno con determinazione intrapreso questa battaglia con il Comune di Udine, sostenendo altresì le spese legali connesse a tale operazione. Quanto attuato da queste imprese è stato un grande esempio di cultura imprenditoriale ed attaccamento alle proprie realtà aziendali.

E circa i diritti fissi, qualcosa è cambiato?

Decadendo la privativa sui trasporti funebri, il “diritto fisso” di cui all’Art.19 comma 2 dell’RPM 285/90 non ha più motivo di esserci e non può essere più richiesto.

E il Comune di Udine ha cessato di richiedere tale “diritto fisso”?

Si, il diritto fisso di € 139,00 non viene più richiesto sulla scorta del ragionamento sopra esposto.

E l’autorizzazione al trasporto funebre che ora viene rilasciata previo versamento di una analoga cifra?

Guardi, siamo davanti ad una polemica giusta ma sterile. Pur essendo chiaramente dettata dalla necessità del Comune di non perdere gli introiti che precedentemente derivavano dal diritto fisso, la richiesta di versamento dell’importo a fronte del rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre difficilmente può essere respinta. A riguardo FENIOF stessa non ha mai fatto mistero di ritenere simili “stratagemmi” scorretti in quanto dettati dal mero desiderio di rimpinguare le casse comunali ma il problema è che, sulla scorta dei poteri conferiti ai Comuni, questi hanno lecitamente la possibilità di stabilire le proprie tariffe riguardo al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre.

Una ulteriore “gabella” che si ripercuote sul costo del funerale. Cosa possono fare gli impresari funebri a riguardo?

Certamente spiegare ai dolenti che la voce esposta in fattura relativa ai €139,00 non è riconducibile a prestazioni svolte dall’impresa ma che sono soldi che è il Comune che obbliga a versare. E’ infatti necessario che i nostri clienti comprendano la natura delle voci che compongono la fattura. Se non glielo spieghiamo noi è inutile sperare che lo faccia il Comune. Sarebbe altresì opportuno che il Comune rendesse noto secondo quali calcoli è stato determinato l’importo di € 139,00 per il rilascio dell’Autorizzazione al trasporto. Personalmente sarei curioso di vedere a fronte di quali costi il Comune possa motivare una richiesta così esosa…

Al di là di questa questione dovremmo invece rallegrarci a dovere per la cessazione della privativa. E’ questa la grande novità che interessa Udine e che consente sin d’ora di operare in un regime di libera concorrenza.

FENIOF e l’ASF-FVG che ruolo hanno avuto in tale vicenda?

Mi sia consentito di “spezzare una lancia” a favore della FENIOF. Da quando l’ASF.FVG è stata costituita la collaborazione e la disponibilità con la Segreteria Nazionale FENIOF è stata estremamente preziosa, sia per l’importante “banca dati” che per la consulenza fornita. Come detto in premessa, Udine si è allineato ad altri comuni italiani facendo cessare la propria privativa sui trasporti funebri. E’ questa una notizia che, seppur gradita, non rappresenta invero né una “primizia” né una novità. Dovremmo però ricordare, soprattutto a chi oggi coglie i benefici di simili deliberazioni, che senza FENIOF e le proprie azioni intraprese anni fa (che hanno contribuito a creare la giurisprudenza pregressa a riguardo) oggi saremmo esattamente come 40 anni fa. Tassati, torchiati e sottoposti a gabelle ingiuste, a concorrenze sleali, a turbative di mercato e chi più ne ha più ne metta.

Concludendo, in estrema sintesi, altre cose degne di nota introdotte dall’RPM Comunale di Udine?

Nel nuovo RPM Comunale è stato inserito un articolo, il n.16, che definisce i requisiti richiesti alle imprese funebri per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto funebre a pagamento. Tale articolo chiede la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre, un responsabile dell’andamento dell’impresa e altro personale non inferiore a due unità per ogni sede o filiale, e la disponibilità continuativa nel territorio comunale di una sede.

Dopo l’intervista al Sig. Prosdocimo ci è giunta notizia che sempre ad Udine è stato approvato dal Consiglio Comunale la proposta inerente al riconoscimento delle famiglie di fatto nel regolamento comunale sui servizi cimiteriali.

La deliberazione ha toccato la delicata materia dell’RPM Comunale che, sino a qualche tempo fa, negava diversi diritti in materia funebre e cimiteriale alle famiglie di fatto. Sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.1228 del 24/12/1954 e dal DPR n. 223 del 30/5/1989 che all’Art. 4 comma 1 sancisce che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate a vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”, i Consiglieri comunali di Udine hanno chiesto l’osservanza della norma suddetta, affinché in un momento doloroso quale quello della perdita dei propri cari, non vi fossero interpretazioni dubbiose circa il significato di famiglia.

E’ stato pertanto sancito che le coppie di fatto hanno le medesime possibilità di quelle spostate in particolare in merito a:

Art.10 Fornitura gratuita dei feretri per le famiglie bisognose;

Art.19 comma 2a) Conferimento dell’incarico per il trasporto di salme;

Art.27 comma 5) Scelta del luogo di seppellimento e accesso ai cimiteri di frazione;

Capo III Scelte in merito a inumazione, tumulazione, estumulazione, recupero degli oggetti dei propri cari;

Art.43) Scelte in merito alla cremazione;

Art. 44 comma 4) Affidamento ai famigliari delle urne con le ceneri;

Art.45 comma 3) Dispersione delle ceneri (quando sarà resa esecutiva la legge nazionale);

Art.51 comma 1) Contenuto e iscrizione delle epigrafi sulle lapidi.

Tale risoluzione è stata positivamente accolta da parte delle famiglie di fatto udinesi, in quanto ciò rappresenta a livello nazionale un assoluto precedente per la concessione di diritti che precedentemente erano negati.

Ma le polemiche a riguardo non mancano. E’ infatti aperta la questione circa i reali diritti delle famiglie di fatto rispetto a quanto definito dal Titolo V del Codice Civile (Art. dal 74 al 78)”Della parentela e delle affinità”, al quale pare che alcuni parenti riconosciuti da tali articoli si siano appellati affinché vengano riconosciuti i diritti loro spettanti. Sapremo aggiornarVi qualora la situazione dovesse giungere ad una risoluzione definitiva.