Dopo
la sentenza del Tribunale di Udine, l’amministrazione Comunale ha
approvato con delibera C.C. del 9/5/2005 il testo del nuovo Regolamento
di Polizia Mortuaria comunale, apportando importanti modifiche in
materia di trasporti funebri. Con la successiva Deliberazione n.81
del 25/07/2005, immediatamente esecutiva, è stata altresì disposta
la soppressione dell’Istituto di Privativa /Esclusiva del Servizio
di Trasporto Funebre a far data dal 01/09/2005.
A
tal proposito abbiamo contattato il Presidente dell’ASF.FVG-Associazione
Servizi Funebri Friuli Venezia Giulia (di emanazione FENIOF e da
quest’ultima riconosciuta) Sig. Mario Prosdocimo che ci ha rilasciato
una breve intervista:
Sig.
Prosdocimo, anche su Udine abbiamo assistito alla cessazione delle
privative sui trasporti funebri. Ha commenti a riguardo?
Siamo
davanti ad una risoluzione certamente molto positiva e che attendevamo
da tempo. Udine si è allineata ai tanti comuni italiani che, sulla
scorta della nutrita giurisprudenza pregressa che sanciva l’illeggitimità
delle privative sui trasporti funebri, hanno dismesso tali situazioni.
Ciò è avvenuto certamente anche grazie all’interessamento della
FENIOF che ha suggerito tra l’altro il nominativo del legale che
ha seguito tale vicenda, ma soprattutto dalla volontà di alcune
imprese funebri del territorio che hanno con determinazione intrapreso
questa battaglia con il Comune di Udine, sostenendo altresì le spese
legali connesse a tale operazione. Quanto attuato da queste imprese
è stato un grande esempio di cultura imprenditoriale ed attaccamento
alle proprie realtà aziendali.
E
circa i diritti fissi, qualcosa è cambiato?
Decadendo
la privativa sui trasporti funebri, il “diritto fisso” di cui all’Art.19
comma 2 dell’RPM 285/90 non ha più motivo di esserci e non può essere
più richiesto.
E
il Comune di Udine ha cessato di richiedere tale “diritto fisso”?
Si,
il diritto fisso di € 139,00 non viene più richiesto sulla scorta
del ragionamento sopra esposto.
E
l’autorizzazione al trasporto funebre che ora viene rilasciata previo
versamento di una analoga cifra?
Guardi,
siamo davanti ad una polemica giusta ma sterile. Pur essendo chiaramente
dettata dalla necessità del Comune di non perdere gli introiti che
precedentemente derivavano dal diritto fisso, la richiesta di versamento
dell’importo a fronte del rilascio dell’autorizzazione al trasporto
funebre difficilmente può essere respinta. A riguardo FENIOF stessa
non ha mai fatto mistero di ritenere simili “stratagemmi” scorretti
in quanto dettati dal mero desiderio di rimpinguare le casse comunali
ma il problema è che, sulla scorta dei poteri conferiti ai Comuni,
questi hanno lecitamente la possibilità di stabilire le proprie
tariffe riguardo al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre.
Una
ulteriore “gabella” che si ripercuote sul costo del funerale. Cosa
possono fare gli impresari funebri a riguardo?
Certamente
spiegare ai dolenti che la voce esposta in fattura relativa ai €139,00
non è riconducibile a prestazioni svolte dall’impresa ma che sono
soldi che è il Comune che obbliga a versare. E’ infatti necessario
che i nostri clienti comprendano la natura delle voci che compongono
la fattura. Se non glielo spieghiamo noi è inutile sperare che lo
faccia il Comune. Sarebbe altresì opportuno che il Comune rendesse
noto secondo quali calcoli è stato determinato l’importo di € 139,00
per il rilascio dell’Autorizzazione al trasporto. Personalmente
sarei curioso di vedere a fronte di quali costi il Comune possa
motivare una richiesta così esosa…
Al
di là di questa questione dovremmo invece rallegrarci a dovere per
la cessazione della privativa. E’ questa la grande novità che interessa
Udine e che consente sin d’ora di operare in un regime di libera
concorrenza.
FENIOF
e l’ASF-FVG che ruolo hanno avuto in tale vicenda?
Mi
sia consentito di “spezzare una lancia” a favore della FENIOF. Da
quando l’ASF.FVG è stata costituita la collaborazione e la disponibilità
con la Segreteria Nazionale FENIOF è stata estremamente preziosa,
sia per l’importante “banca dati” che per la consulenza fornita.
Come detto in premessa, Udine si è allineato ad altri comuni italiani
facendo cessare la propria privativa sui trasporti funebri. E’ questa
una notizia che, seppur gradita, non rappresenta invero né una “primizia”
né una novità. Dovremmo però ricordare, soprattutto a chi oggi coglie
i benefici di simili deliberazioni, che senza FENIOF e le proprie
azioni intraprese anni fa (che hanno contribuito a creare la giurisprudenza
pregressa a riguardo) oggi saremmo esattamente come 40 anni fa.
Tassati, torchiati e sottoposti a gabelle ingiuste, a concorrenze
sleali, a turbative di mercato e chi più ne ha più ne metta.
Concludendo,
in estrema sintesi, altre cose degne di nota introdotte dall’RPM
Comunale di Udine?
Nel
nuovo RPM Comunale è stato inserito un articolo, il n.16, che definisce
i requisiti richiesti alle imprese funebri per ottenere l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di trasporto funebre a pagamento. Tale
articolo chiede la disponibilità continuativa di almeno un carro
funebre, un responsabile dell’andamento dell’impresa e altro personale
non inferiore a due unità per ogni sede o filiale, e la disponibilità
continuativa nel territorio comunale di una sede.
Dopo
l’intervista al Sig. Prosdocimo ci è giunta notizia che sempre ad
Udine è stato approvato dal Consiglio Comunale la proposta inerente
al riconoscimento delle famiglie di fatto nel regolamento comunale
sui servizi cimiteriali.
La
deliberazione ha toccato la delicata materia dell’RPM Comunale che,
sino a qualche tempo fa, negava diversi diritti in materia funebre
e cimiteriale alle famiglie di fatto. Sulla scorta di quanto previsto
dalla legge n.1228 del 24/12/1954 e dal DPR n. 223 del 30/5/1989
che all’Art. 4 comma 1 sancisce che “Agli effetti anagrafici per
famiglia si intende un insieme di persone legate a vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti
ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”, i Consiglieri comunali
di Udine hanno chiesto l’osservanza della norma suddetta, affinché
in un momento doloroso quale quello della perdita dei propri cari,
non vi fossero interpretazioni dubbiose circa il significato di
famiglia.
E’
stato pertanto sancito che le coppie di fatto hanno le medesime
possibilità di quelle spostate in particolare in merito a:
Art.10
Fornitura gratuita dei feretri per le famiglie bisognose;
Art.19
comma 2a) Conferimento dell’incarico per il trasporto di salme;
Art.27
comma 5) Scelta del luogo di seppellimento e accesso ai cimiteri
di frazione;
Capo
III Scelte in merito a inumazione, tumulazione, estumulazione, recupero
degli oggetti dei propri cari;
Art.43)
Scelte in merito alla cremazione;
Art.
44 comma 4) Affidamento ai famigliari delle urne con le ceneri;
Art.45
comma 3) Dispersione delle ceneri (quando sarà resa esecutiva la
legge nazionale);
Art.51
comma 1) Contenuto e iscrizione delle epigrafi sulle lapidi.
Tale
risoluzione è stata positivamente accolta da parte delle famiglie
di fatto udinesi, in quanto ciò rappresenta a livello nazionale
un assoluto precedente per la concessione di diritti che precedentemente
erano negati.
Ma
le polemiche a riguardo non mancano. E’ infatti aperta la questione
circa i reali diritti delle famiglie di fatto rispetto a quanto
definito dal Titolo V del Codice Civile (Art. dal 74 al 78)”Della
parentela e delle affinità”, al quale pare che alcuni parenti riconosciuti
da tali articoli si siano appellati affinché vengano riconosciuti
i diritti loro spettanti. Sapremo aggiornarVi qualora la situazione
dovesse giungere ad una risoluzione definitiva.
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