Il tema

 


Parliamo dei corsi di formazione

di Alessandro Bosi



La Regione Lombardia, con la L.R. 22/03 e relativo Regolamento n. 6/04, ha disciplinato le attività ed i servizi funebri in ambito regionale, apportando profonde modifiche al ben noto DPR 285/90 Regolamento di Polizia Mortuaria, applicato da ben 15 anni su tutto il territorio nazionale e tutt’ora vigente (in attesa della nuova legge che confidiamo venga approvata definitivamente a breve).

Analogamente, la Regione Emilia Romagna ha adottato ed applicato una propria normativa regionale, resa compiuta dalla L.R. 19/04 e dalla Deliberazione G.R. n. 156/05.

Pur articolate in maniere differenti, le due normative regionali hanno diversi punti in comune.

Entrambe prevedono un “accreditamento” comunale valido al rilascio di una nuova autorizzazione, comunemente chiamata “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, che viene rilasciata previo dimostrazione da parte dell’impresa di specifici requisiti strutturali.

Tra i requisiti strutturali (sede, mezzi, personale,etc), le due normative regionali impongono agli operatori funerari di essere in possesso di una adeguata formazione.

La Regione Lombardia, distinguendo tra “Operatore funebre”, “Addetto al trasporto” e “Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli affari”, ha previsto per questi diversi ruoli dei percorsi formativi distinti, articolati su moduli di formazione teorici e pratici.

La Regione Emilia Romagna ha altresì definito con la Del. G.R. n. 6/05, la necessità di specifici corsi di formazione sia per gli “Operatori funebri” che per i “Responsabili della conduzione dell’attività/Addetti alla trattazione degli affari”.

Cambiano i termini ma i ruoli sono i medesimi. Pur esistendo delle differenze tra i contenuti formativi degli operatori lombardi rispetto a quelli dell’Emilia Romagna (dove non sono previsti moduli pratici), si evidenzia una precisa volontà dei legislatori di far sì che il comparto funerario approdi ad una qualificazione che, attualmente, in diverse realtà è ancora alquanto approssimativa.

Non è certamente il caso di offendersi. E’ un dato di fatto.

Spesso in questi mesi ho ricevuto telefonate non propriamente “amichevoli” che lamentavano l’obbligo di frequentazione dei corsi. “Mi scusi Signor Bosi, ma secondo lei, io che sono 50 anni che opero in questo settore, cosa vuole che mi vengano ad insegnare questi professori?”. Probabilmente sul lato pratico poco o niente (anche se sono certo che non sempre è così), ma sul lato legislativo Vi assicuro che la strada da percorrere è ancora lunga.

E non parlo della nuova normativa introdotta dalle leggi regionali, che è talmente articolata e nuova da creare problemi non solo alle imprese funebri ma anche e soprattutto ai Comuni ( che a causa di una formazione certamente perfettibile spesso non sanno come regolarsi), ma parlo delle regole dettate dal “vecchio” RPM 285/90 che è quindici anni che è in vigore.

I comportamenti corretti da adottare circa “periodo di osservazione”, “recuperi su strada”, “esumazioni ed estumulazioni”, “trasporto funebre” ( per fare degli esempi), sono molte volte sconosciuti e dettati dalla prassi. La prassi, per fortuna, spesso fa sì che vengano messi in atto dei comportamenti leciti e previsti dalla normativa, ma non sempre è così.

Anche perché il mestiere di impresario funebre prevede una attività caratterizzata da una casistica molto articolata e spesso, in assenza di una adeguata formazione, si corre il rischio di incappare in comportamenti non corretti (con conseguenze potenzialmente anche molto gravi).

Pertanto, non offendeteVi se Vi obbligano o obbligheranno a “tornare sui banchi di scuola”. Se vogliamo che il nostro comparto si qualifichi bisogna che da qualche cosa si cominci. Sotto questo aspetto, l’intenzione dei legislatori è certamente lodevole. Sta a noi, e qui inserisco anche la FENIOF (che sta svolgendo/organizzando in Lombardia ed Emilia Romagna i propri corsi), far sì che questi momenti formativi diventino una reale occasione di crescita professionale.

A tal proposito come FENIOF abbiamo voluto docenti qualificati, reperiti tra i principali esperti delle materie/argomenti previsti dalle normative, per evitare che il momento formativo non scadesse in una mera perdita di tempo (e di denaro) per le imprese iscritte ai nostri corsi.

Non sono corsi organizzati per guadagnare ma per formare concretamente. Non sono neanche corsi particolarmente economici ma, d’altra parte, come potrebbero esserlo avvalendosi dei più competenti relatori disponibili? Chi ha frequentato i nostri corsi potrà infatti confermarVi la competenza dei docenti e l’assoluta estraneità dei relatori con FENIOF (nessun funzionario della federazione è stato volutamente inserito nel corpo docenti per evitare una strumentalizzazione del momento formativo).

Le esperienze positive dei corsi già conclusi mi permettono di dire che la nostra formula formativa è corretta e premiante.

Corretta per le imprese che si sono affidate a FENIOF per adempiere a questo dettame normativo ricevendone concreti valori aggiunti, premiante per noi perché non ci siamo voluti accontentare di docenti improvvisati o dalla relativa conoscenza del settore, registrando l’apprezzamento ed il coinvolgimento dei partecipanti.

Dal momento che per frequentare i corsi si spendono tempo e denaro, conviene che tempo e denaro siano spesi bene. Non siete d’accordo?

Vi saluto cordialmente.