La
Regione Lombardia, con la L.R. 22/03 e relativo Regolamento n. 6/04,
ha disciplinato le attività ed i servizi funebri in ambito regionale,
apportando profonde modifiche al ben noto DPR 285/90 Regolamento
di Polizia Mortuaria, applicato da ben 15 anni su tutto il territorio
nazionale e tutt’ora vigente (in attesa della nuova legge che confidiamo
venga approvata definitivamente a breve).
Analogamente,
la Regione Emilia Romagna ha adottato ed applicato una propria normativa
regionale, resa compiuta dalla L.R. 19/04 e dalla Deliberazione
G.R. n. 156/05.
Pur
articolate in maniere differenti, le due normative regionali hanno
diversi punti in comune.
Entrambe
prevedono un “accreditamento” comunale valido al rilascio di una
nuova autorizzazione, comunemente chiamata “Autorizzazione all’esercizio
dell’attività funebre”, che viene rilasciata previo dimostrazione
da parte dell’impresa di specifici requisiti strutturali.
Tra
i requisiti strutturali (sede, mezzi, personale,etc), le due normative
regionali impongono agli operatori funerari di essere in possesso
di una adeguata formazione.
La
Regione Lombardia, distinguendo tra “Operatore funebre”, “Addetto
al trasporto” e “Direttore tecnico/Addetto alla trattazione degli
affari”, ha previsto per questi diversi ruoli dei percorsi formativi
distinti, articolati su moduli di formazione teorici e pratici.
La
Regione Emilia Romagna ha altresì definito con la Del. G.R. n. 6/05,
la necessità di specifici corsi di formazione sia per gli “Operatori
funebri” che per i “Responsabili della conduzione dell’attività/Addetti
alla trattazione degli affari”.
Cambiano
i termini ma i ruoli sono i medesimi. Pur esistendo delle differenze
tra i contenuti formativi degli operatori lombardi rispetto a quelli
dell’Emilia Romagna (dove non sono previsti moduli pratici), si
evidenzia una precisa volontà dei legislatori di far sì che il comparto
funerario approdi ad una qualificazione che, attualmente, in diverse
realtà è ancora alquanto approssimativa.
Non
è certamente il caso di offendersi. E’ un dato di fatto.
Spesso
in questi mesi ho ricevuto telefonate non propriamente “amichevoli”
che lamentavano l’obbligo di frequentazione dei corsi. “Mi scusi
Signor Bosi, ma secondo lei, io che sono 50 anni che opero in questo
settore, cosa vuole che mi vengano ad insegnare questi professori?”.
Probabilmente sul lato pratico poco o niente (anche se sono certo
che non sempre è così), ma sul lato legislativo Vi assicuro che
la strada da percorrere è ancora lunga.
E
non parlo della nuova normativa introdotta dalle leggi regionali,
che è talmente articolata e nuova da creare problemi non solo alle
imprese funebri ma anche e soprattutto ai Comuni ( che a causa di
una formazione certamente perfettibile spesso non sanno come regolarsi),
ma parlo delle regole dettate dal “vecchio” RPM 285/90 che è quindici
anni che è in vigore.
I
comportamenti corretti da adottare circa “periodo di osservazione”,
“recuperi su strada”, “esumazioni ed estumulazioni”, “trasporto
funebre” ( per fare degli esempi), sono molte volte sconosciuti
e dettati dalla prassi. La prassi, per fortuna, spesso fa sì che
vengano messi in atto dei comportamenti leciti e previsti dalla
normativa, ma non sempre è così.
Anche
perché il mestiere di impresario funebre prevede una attività caratterizzata
da una casistica molto articolata e spesso, in assenza di una adeguata
formazione, si corre il rischio di incappare in comportamenti non
corretti (con conseguenze potenzialmente anche molto gravi).
Pertanto,
non offendeteVi se Vi obbligano o obbligheranno a “tornare sui banchi
di scuola”. Se vogliamo che il nostro comparto si qualifichi bisogna
che da qualche cosa si cominci. Sotto questo aspetto, l’intenzione
dei legislatori è certamente lodevole. Sta a noi, e qui inserisco
anche la FENIOF (che sta svolgendo/organizzando in Lombardia ed
Emilia Romagna i propri corsi), far sì che questi momenti formativi
diventino una reale occasione di crescita professionale.
A
tal proposito come FENIOF abbiamo voluto docenti qualificati, reperiti
tra i principali esperti delle materie/argomenti previsti dalle
normative, per evitare che il momento formativo non scadesse in
una mera perdita di tempo (e di denaro) per le imprese iscritte
ai nostri corsi.
Non
sono corsi organizzati per guadagnare ma per formare concretamente.
Non sono neanche corsi particolarmente economici ma, d’altra parte,
come potrebbero esserlo avvalendosi dei più competenti relatori
disponibili? Chi ha frequentato i nostri corsi potrà infatti confermarVi
la competenza dei docenti e l’assoluta estraneità dei relatori con
FENIOF (nessun funzionario della federazione è stato volutamente
inserito nel corpo docenti per evitare una strumentalizzazione del
momento formativo).
Le
esperienze positive dei corsi già conclusi mi permettono di dire
che la nostra formula formativa è corretta e premiante.
Corretta
per le imprese che si sono affidate a FENIOF per adempiere a questo
dettame normativo ricevendone concreti valori aggiunti, premiante
per noi perché non ci siamo voluti accontentare di docenti improvvisati
o dalla relativa conoscenza del settore, registrando l’apprezzamento
ed il coinvolgimento dei partecipanti.
Dal
momento che per frequentare i corsi si spendono tempo e denaro,
conviene che tempo e denaro siano spesi bene. Non siete d’accordo?
Vi
saluto cordialmente.
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