Il
crescente interesse verso le cosiddette case del commiato
(termine oramai di pubblico uso) ci porta a voler approfondire
largomento soprattutto per far fronte alle numerose
richieste di informazioni circa le caratteristiche tecnico/costruttive
dettate dalla vigente normativa.
Va
precisato che nel nostro Paese simili strutture rappresentano
ancora una assoluta novità. Sono infatti poche, se
non pochissime, quelle attualmente operative, ma, dati alla
mano, esse lavorano con una certa intensità,
a dimostrazione del fatto che anche la nostra popolazione,
così come quella europea e doltre oceano, nel
momento del lutto comprende ed apprezza questo nuovo tipo
di servizio.
Se
consideriamo il deplorevole stato di alcuni (troppi!) obitori
o camere mortuarie nei quali i familiari sono obbligati
a dover sostare per assistere alla chiusura del feretro,
si rende evidente limportanza della Casa del Commiato
che consente ai dolenti di usufruire di ambienti più
confortevoli e certamente lontani dallo squallore di alcune
strutture pubbliche.
Ad
ogni modo, le Case Funerarie per essere pienamente utilizzabili
devono essere previste da specifiche normative.
Ad
oggi le uniche regioni italiane che ne sanciscono lesistenza
e lutilizzo sono Lombardia ed Emilia Romagna. Per
la verità anche la Regione Marche prevede listituto
delle Case del Commiato, ma in assenza del relativo regolamento
regionale che ne dovrebbe definire le modalità di
gestione, non è ancora possibile renderle operative.
È
comunque lecito attendersi che in un futuro non troppo lontano
venga data la possibilità alla nostra imprenditoria
funebre (ma anche al settore pubblico, non dimentichiamolo)
di costruire e di utilizzare compiutamente simili strutture
normandone le caratteristiche nellambito di una legge
a validità nazionale.
Emilia
Romagna e Lombardia sono intervenute sullargomento
emanando al riguardo specifici articoli di legge. LEmilia
Romagna ne ha previsto lesistenza nellambito
della Legge Regionale 19/04 (articolo 14) ed ha semplicemente
fatto riferimento alla necessità di possedere le
caratteristiche igienico-sanitarie dettate dalle norme nazionali
e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate.
La
Lombardia ha invece trattato largomento nellambito
della Legge Regionale 22/03 (articolo 4 comma 7) e nel Regolamento
Regionale n. 6/04 (articolo 42) rimandando, per i requisiti
tecnici, a quanto disposto dal DPR 14 febbraio 1997 con
il titolo Approvazione dellatto di indirizzo
e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
In
sintesi, il Decreto prevede che:
§
il Servizio Mortuario disponga di spazi per la sosta e per
la preparazione delle salme e di una camera ardente;
§
lentrata e luscita della struttura siano assicurate
autonomamente senza interferenze rispetto al sistema generale
dei percorsi interni;
§
sia previsto un accesso dallesterno per i visitatori;
§
il servizio sia dotato di un locale per losservazione
e per la sosta delle salme, di una camera ardente, di un
locale per la preparazione del personale e di servizi igienici
per questultimo e per i dolenti, di una sala per le
onoranze funebri al feretro e di un locale ad uso deposito
materiale.
Per
quanto concerne i requisiti minimi impiantistici, i locali
devono essere dotati di condizionamento ambientale che assicuri
una temperatura interna invernale ed estiva non superiore
a 18° C per i locali con presenza di salme, una umidità
relativa del 60% (+/- 5°) e ricambi aria esterna/ora
in numero di 15 v/h.
Il
Decreto prevede altresì la presenza di un impianto
di illuminazione di emergenza.
Lombardia
ed Emilia Romagna hanno previsto limpossibilità
di collocare le Case del Commiato in obitori, strutture
sanitarie (pubbliche e private) o nelle loro immediate vicinanze,
nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
La
Regione Lombardia ha altresì previsto la necessità
di assicurare la sorveglianza durante il periodo di osservazione
delle salme, avvalendosi anche di apparecchiature di segnalazione
a distanza per eventuali manifestazioni di vita.
Quanto sopra non fornisce informazioni particolarmente dettagliate
o complicate. Resta ora da verificare se i criteri costruttivi,
le dotazioni e le caratteristiche tecniche definiti dalle
due Regioni saranno i medesimi che verranno inseriti nellambito
del testo nazionale di riforma delle attività del
settore funerario che, dopo i deludenti risultati del S.3310,
confidiamo lattuale Governo abbia intenzione di analizzare
e di approntare quanto prima.
Prevedere
lesistenza delle Case del Commiato e disporne le relative
caratteristiche, significherebbe accrescere in tutta Italia
loperatività delle imprese funebri e lofferta
di nuovi e qualificati servizi per i cittadini.