Busto
arsizio
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Col
noto parere n° 23629 del 14/07/98, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato definiva, motivandole, le ragioni dell’illeggittimità
del diritto di privativa nell’ambito dei trasporti funebri e contestualmente
delle tariffe imposte (sia minime che massime), ritenendole contrarie
ai principi di libera iniziativa e concorrenza. A seguito di tale
parere, in tutta Italia, si è assistito nel tempo alla liberalizzazione
ed all’annullamento delle privative
Ciò
è anche avvenuto nel Comune di Busto Arsizio (VA), il quale, però,
ha ora nuovamente deliberato l’obbligo di uno specifico tariffario
“calmierato” per il servizio di trasporto funebre fornito dalle
imprese di pompe funebri private.
Antonello Corrado
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Il
Consigliere Comunale Antonello Corrado (di Rifondazione Comunista,
la stessa compagine che ha fortemente voluto questo cambiamento),
ritiene questa fissazione autoritaria di prezzo, solo come un primo
passo di un progetto più vasto che dovrebbe prevedere il calmieramento
anche di addobbi, bara, vestizione e tutto ciò che fa parte del
funerale.
Ovviamente,
da parte di certi organismi rappresentativi della parte pubblica
(che difficilmente può liberarsi di una ideologia statalista sempre
imperante), ci si è preoccupati immediatamente di rassicurare che
la proposta “ha fatto semplicemente applicare una norma ancora
vigente in Italia e cioè che le tariffe massime per il trasporto
funebre a pagamento le stabilisce il comune, ai sensi dell’art.
16 del DPR 285/90”.
Ora,
ognuno può tenere bordone a qualsiasi tesi interpretativa per interessi
di parte, ma va ricordato che l’antitrust, nella sua decisione del
14 luglio 1998, ha sancito che “il D.R. n. 2578/1925, nella parte riguardante
la possibilità per i Comuni di istituire un regime di esclusiva
per i trasporti funebri, risulta abrogato in quanto incompatibile
con l'art. 22 della legge n. 142/1990”
e che, “di conseguenza il già citato art. 19 del regolamento
statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990,
nella parte in cui fa riferimento alla privativa comunale del servizio
di trasporto funebre, non si riconnette ad alcuna disposizione legislativa.”
Fuoriuscendo,
poi dai limiti prettamente giuridici, per entrare in argomenti un
po’ più sostanziali, sempre l’antitrust ha anche rilevato in modo
estremamente corretto e puntuale, che se le tariffe minimi sono
di fatto illegali, anche l’eventuale fissazione dei soli livelli
massimi non tutelerebbero comunque i consumatori, “in quanto il costo del trasporto funebre incide
in misura molto modesta sul costo del complesso dei servizi di onoranze
funebri”.
La
posizione assunta da Rifondazione a Busto Arsizio è quindi puramente
populista e lo dimostra il fatto che essa, dopo i trasporti, chiede
(e forse riuscirà ad imporre, dato l’andazzo politico dei gruppi
parlamentari del centrosinistra) anche di calmierare le altre forniture
delle imprese funebri.
Restano
ancora al palo i tariffari massimi degli alimentari, dei televisori,
dell’abbigliamento, degli affitti, ecc., ma se continua così….
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