PRIVATIVE COMUNALI

 


Busto Arsizio impone tariffe fisse per i trasporti funebri

A cura della Segreteria FENIOF

 

Centro città Busto arsizio

Col noto parere n° 23629 del 14/07/98, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato definiva, motivandole, le ragioni dell’illeggittimità del diritto di privativa nell’ambito dei trasporti funebri e contestualmente delle tariffe imposte (sia minime che massime), ritenendole contrarie ai principi di libera iniziativa e concorrenza. A seguito di tale parere, in tutta Italia, si è assistito nel tempo alla liberalizzazione ed all’annullamento delle privative

Ciò è anche avvenuto nel Comune di Busto Arsizio (VA), il quale, però, ha ora nuovamente deliberato l’obbligo di uno specifico tariffario “calmierato” per il servizio di trasporto funebre fornito dalle imprese di pompe funebri private.


Antonello Corrado

Il Consigliere Comunale Antonello Corrado (di Rifondazione Comunista, la stessa compagine che ha fortemente voluto questo cambiamento), ritiene questa fissazione autoritaria di prezzo, solo come un primo passo di un progetto più vasto che dovrebbe prevedere il calmieramento anche di addobbi, bara, vestizione e tutto ciò che fa parte del funerale.

Ovviamente, da parte di certi organismi rappresentativi della parte pubblica (che difficilmente può liberarsi di una ideologia statalista sempre imperante), ci si è preoccupati immediatamente di rassicurare che la proposta “ha fatto semplicemente applicare una norma ancora vigente in Italia e cioè che le tariffe massime per il trasporto funebre a pagamento le stabilisce il comune, ai sensi dell’art. 16 del DPR 285/90”.

Ora, ognuno può tenere bordone a qualsiasi tesi interpretativa per interessi di parte, ma va ricordato che l’antitrust, nella sua decisione del 14 luglio 1998, ha sancito che “il D.R. n. 2578/1925, nella parte riguardante la possibilità per i Comuni di istituire un regime di esclusiva per i trasporti funebri, risulta abrogato in quanto incompatibile con l'art. 22 della legge n. 142/1990” e che, “di conseguenza il già citato art. 19 del regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, nella parte in cui fa riferimento alla privativa comunale del servizio di trasporto funebre, non si riconnette ad alcuna disposizione legislativa.”

Fuoriuscendo, poi dai limiti prettamente giuridici, per entrare in argomenti un po’ più sostanziali, sempre l’antitrust ha anche rilevato in modo estremamente corretto e puntuale, che se le tariffe minimi sono di fatto illegali, anche l’eventuale fissazione dei soli livelli massimi non tutelerebbero comunque i consumatori, “in quanto il costo del trasporto funebre incide in misura molto modesta sul costo del complesso dei servizi di onoranze funebri”.

La posizione assunta da Rifondazione a Busto Arsizio è quindi puramente populista e lo dimostra il fatto che essa, dopo i trasporti, chiede (e forse riuscirà ad imporre, dato l’andazzo politico dei gruppi parlamentari del centrosinistra) anche di calmierare le altre forniture delle imprese funebri.

Restano ancora al palo i tariffari massimi degli alimentari, dei televisori, dell’abbigliamento, degli affitti, ecc., ma se continua così….