Come da noi già preannunciato sia per via telematica che
a mezzo InformaSoci a stampa, in questi giorni, la Giunta regionale
dellEmilia Romagna ha diramato il Progetto di legge Disciplina
in materia funeraria e di polizia mortuaria da essa approvato
il 4 giugno. La proposta dovrà passare ora al Consiglio Regionale
per la sua definitiva trasformazione in legge regionale.
Come giudizio immediato e generale, non possiamo che notare come
i contenuti della Disciplina proposta sembrino tener conto del progetto
nazionale n. 4144 (Sirchi a- Piasano), che ha, in tal senso, un
nuovo importante avvallo regionale nei suoi contenuti.
Per quanto attiene lattività funebre, che maggiormente
interessa la categoria, lart 13 così si esprime:
1. Ai sensi della presente legge, per attività funebre
si intende un servizio che comprende e assicura in - forma congiunta
le seguenti prestazioni:
- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative
inerenti il decesso;
- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in
occasione di un funerale;
- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. Lattività funebre è espletata da imprese
pubbliche o private, anche associate o consorziate, da associazioni
riconosciute o enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento
di tali attività per i propri associati, in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale limpresa.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, lautorizzazione si
intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni
prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati
dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.
3. Lautorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati
da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita
la competente Commissione consiliare, entro 180 giorni dallentrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) prevedere che lattività funebre venga svolta
nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva
99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;
b) prevedere che le imprese che esercitano lattività
funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati,
fra cui:
b.1 la disponibilità continuativa di almeno un carro
funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero
di non meno di un carro funebre;
b.2 la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione
degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede
lautorizzazione;
b.3 personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche
in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
b.4 un responsabile della conduzione dellattività
funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente
col legale rappresentante dellimpresa.
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio
di trasporto funebre in modo disgiunto dallattività
di onoranza funebre siano autorizzate al noleggio di vettura con
conducente, ai sensi della normativa vigente, e si uniformino, per
le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del
personale, a quanto previsto per lesercente lattività
funebre.
4 E vietato lesercizio di intermediazione nellattività
funebre. Lattività funebre di tipo commerciale deve
essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie
pubbliche o private, dai locali di osservazione delle salme e dalle
aree cimiteriali.
5 Il Comune vigila sulla correttezza dellesercizio della
attività funebre. Fatta salva lirrogazione delle eventuali
sanzioni penali, chi, nello svolgimento dellattività
funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente
offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere
informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più
funerali o indicazioni per lattribuzione di uno o più
funerali, è sospeso dal Comune con effetto immediato e per
un periodo determinato dal Comune stesso dalla possibilità
di ulteriore esercizio dellattività funebre, fatta
salva lapplicazione delle sanzioni amministrative previste
dal regolamento di cui allart. 7. In relazione alla gravità
del fatto può essere disposta la revoca dellautorizzazione
allesercizio dellattività.
Importante, a tal fine, anche la norma transitoria di cui allart.
16 comma 1 di seguito trascritto:
Lart. 13 si applica a decorrere dalla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dellatto
della Giunte regionale di cui al comma 3 di detto articolo. Le imprese
esistenti alla suddetta data ed operanti stabilmente sul territorio
regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti prescritti entro
24 mesi.
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Il testo completo della Proposta è a disposizione degli
associati, che possono richiederlo per E-mail a feniof@feniof.it.
Non mancheremo di comunicare gli sviluppi delliter legislativo
della Legge, nonché eventuali ulteriori osservazioni sul
suo contenuto.
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