RPM REGIONALI

 


AL VIA IN EMILIA ROMAGNA
LE NUOVE NORME FUNERARIE


A cura della Segreteria FENIOF

Come da noi già preannunciato sia per via telematica che a mezzo InformaSoci a stampa, in questi giorni, la Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha diramato il Progetto di legge “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” da essa approvato il 4 giugno. La proposta dovrà passare ora al Consiglio Regionale per la sua definitiva trasformazione in legge regionale.

Come giudizio immediato e generale, non possiamo che notare come i contenuti della Disciplina proposta sembrino tener conto del progetto nazionale n. 4144 (Sirchi a- Piasano), che ha, in tal senso, un nuovo importante avvallo regionale nei suoi contenuti.

Per quanto attiene l’attività funebre, che maggiormente interessa la categoria, l’art 13 così si esprime:

1. Ai sensi della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in - forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L’attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private, anche associate o consorziate, da associazioni riconosciute o enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività per i propri associati, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l’impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, l’autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) prevedere che l’attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) prevedere che le imprese che esercitano l’attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

b.1 la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

b.2 la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione;

b.3 personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

b.4 un responsabile della conduzione dell’attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell’impresa.

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre siano autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi della normativa vigente, e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.

4 E’ vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre. L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dai locali di osservazione delle salme e dalle aree cimiteriali.

5 Il Comune vigila sulla correttezza dell’esercizio della attività funebre. Fatta salva l’irrogazione delle eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento dell’attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l’attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dal Comune con effetto immediato e per un periodo determinato dal Comune stesso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell’attività funebre, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all’art. 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Importante, a tal fine, anche la norma transitoria di cui all’art. 16 comma 1 di seguito trascritto:

L’art. 13 si applica a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’atto della Giunte regionale di cui al comma 3 di detto articolo. Le imprese esistenti alla suddetta data ed operanti stabilmente sul territorio regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti prescritti entro 24 mesi.

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Il testo completo della Proposta è a disposizione degli associati, che possono richiederlo per E-mail a feniof@feniof.it.

Non mancheremo di comunicare gli sviluppi dell’iter legislativo della Legge, nonché eventuali ulteriori osservazioni sul suo contenuto.







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