Convegni

 


Convegno FENIOF / AIFER sulla normativa
dell’Emilia Romagna


A cura della Redazione

In data 4 maggio 2005 alle ore 18:00 si è tenuto presso il Boscolo Hotel Tower di Bologna, il convegno dal titolo“La L.R.19/04 e relativa Del. G.R. n.156/05: cosa cambia per le imprese”.

Tale evento pubblico, al quale sono state invitate tutte le imprese funebri dell’Emilia Romagna (socie FENIOF e non) è stato organizzato da FENIOF congiuntamente all’AIFER, la associazione imprese funebri dell’ Emilia Romagna, con l’intento, invero pienamente riuscito, di fornire tutte le informazioni e chiarimenti possibili circa la recente normativa in ambito funerario vigente sul territorio della Regione Emilia Romagna.

Come consueto quando si parla di convegni patrocinati da FENIOF ed AIFER, si è puntato sulla sostanza e non sull’apparenza, convocando sul tavolo dei relatori, dei professionisti ed esperti che, rispettivamente per le diverse competenze, potessero illustrare i vari aspetti della normativa e rispondere ai quesiti del pubblico. Pubblico che ha risposto numeroso all’invito di presenziare all’evento, infatti erano presenti una sessantina di persone in rappresentanza di circa 50 imprese site sul territorio regionale dell’Emilia Romagna.

Il tavolo dei relatori ha dunque visto presenti all’evento il Presidente FENIOF A.Renato Miazzolo ed il Presidente AIFER Dott.Massimo Benetti che, portando i saluti della federazione nazionale e regionale, hanno espresso il proprio positivo pensiero nei confronti della normativa regionale che ha consentito di porre le basi per una seria qualificazione ed identificazione del comparto e del concetto stesso di imprenditoria funebre.

Sul fronte istituzionale, erano altresì presenti per quanto concerne gli aspetti legali della normativa l’Avv. Giampiero Cilione della Regione Emilia Romagna, per quanto inerente agli aspetti tecnici e all’articolato della legge il Dott. Pierluigi Macini, funzionario della Regione Emilia Romagna Assessorato Sanità e, non ultimo, il Sig.Graziano Pelizzaro, responsabile dei Servizi Demografici dell’ANUSCA che ha illustrato le novità della vigente normativa dal punto di vista degli ufficiali di Stato Civile.

Dopo la doverosa illustrazione ed analisi della Legge Regionale n.19/04 e della relativa Deliberazione di Giunta Regionale n.156/05 ad opera dei diversi relatori, il Segretario FENIOF Alessandro Bosi ha poi passato il microfono a numerosi impresari presenti in sala affinché potessero porre i propri quesiti e dipanare le diverse perplessità rispetto alla nuova normativa.

Le intelligenti domande poste ai relatori hanno consentito di chiarire a riguardo importanti questioni.

Per quanto concerne le ceneri derivanti dalla cremazione, sono stati illustrati grazie al quesito dell’impresa Zucchelli di Reggio Emilia, le diverse possibilità offerte dalla legge che prevede la possibilità di procedere all’affidamento, alla tumulazione o, in caso di espressa volontà del defunto, di disperdere le ceneri in natura.

Sia Zucchelli che Badini di Piacenza hanno poi posto quesiti inerenti al trasporto della salma e dei cadaveri. Ciò ha consentito di aprire un dibattito relativo alla possibilità di poter procedere al trasporto di una salma dall’ospedale verso l’abitazione o verso le case del commiato. La norma prevede che si possano effettuare trasporti verso l’obitorio o il servizio mortuario o verso le case del commiato qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione. Nel caso di decesso in ospedale invece, il trasporto verso le case del commiato o verso le abitazioni non è previsto dalla legge se non dopo che la salma è stata definita cadavere. L’espressa richiesta di FENIOF ed AIFER, nonché di numerosi impresari presenti, è stata quella di poter spostare le salme o i cadaveri, presso luoghi più dignitosi rispetto alle sale mortuarie o obitori degli ospedali, soprattutto per consentire che l’atto della chiusura della cassa avvenga in un ambiente familiare come può essere l’abitazione o la sala del commiato. Il Dott.Macini della Regione Emilia Romagna, in concerto con l’Avv.Cilione, hanno rilevato la fondatezza della richiesta, non escludendo di poterla presto accogliere formalizzando una specifica delibera a riguardo.

Morigi dell’impresa Fornasari Montaguti di Forlimpopoli, ha poi spostato la discussione sui requisiti delle imprese funebri così come previsto dall’Art.13 della Legge regionale. Ulteriori quesiti sono stati posti a riguardo da Losi di Novi (MO), da Camporese (PD), nonché da altre imprese presenti in sala. Sia l’Avv. Cilione che il Dott. Macini della Regione Emilia Romagna hanno illustrato, sulla premessa del concetto chiave che intende l’attività funebre quale un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta diverse prestazioni (disbrigo pratiche, fornitura bare e articoli funebri, trasporto funebre), tutte le motivazioni connesse alla definizione dei requisiti descritti dall’Art.13 della legge e dall’Art.2 della Deliberazione G.R. n.156/05.

In particolare è stato chiarito che il trasporto funebre, per poter essere svolto in ottemperanza sia della legge regionale che della legge nazionale in materia di sicurezza (D.Lgs.626/94), deve essere necessariamente effettuato con almeno quattro necrofori in possesso dei requisiti formativi previsti ed inquadrati con le forme di lavoro previste dalla normativa vigente e l’impresa deve garantire la disponibilità in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta.





Diverse imprese hanno poi esposto all’attenzione del Sig.Pelizzaro dell’ANUSCA problemi locali con i comuni in materia di autorizzazioni, appalti e richieste particolari da parte delle istituzioni. Ciò ha permesso di chiarire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre sul territorio della Regione Emilia Romagna, così come previsto dall’Art.1 della Delib.G.R. 156/05, è un documento nuovo che, di fatto, prima dell’entrata in vigore della legge non esisteva. Tale autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni in materia di commercio e di agenzia di affari previste dalla normativa nazionale, ma viene rilasciata ex novo dal comune ove ha sede legale l’impresa che richiede l’autorizzazione oppure dal comune dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi ( non sono previste più autorizzazioni per le diverse sedi). Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. E’ stato altresì precisato che questa autorizzazione è valida ad operare sul territorio della regione Emilia Romagna. Se una impresa ha la sede legale in un’altra regione ma intende esercitare stabilmente l’attività funebre sul territorio regionale è dunque necessario che quest’ultima avanzi richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari.

Pur avendo stimato la conclusione dei lavori entro le ore 20:00, il convegno si è protratto fino alle ore 21:00 circa, orario nel quale, in assenza di ulteriori domande da parte delle imprese presenti in sala, si è dichiarato concluso.

Il Presidente FENIOF Miazzolo, ringraziando congiuntamente al Presidente AIFER Benetti, sia i numerosi partecipanti che il tavolo dei relatori, ha annunciato che a breve, in ottemperanza a quanto previsto dalla Del.G.R. 156/05 art.5, verranno rese note le date ed i luoghi ove verranno organizzati i corsi formativi per gli operatori funebri e per i responsabili dell’attività funebre/addetti alla trattazione degli affari.