
In
data 4 maggio 2005 alle ore 18:00 si è tenuto presso il Boscolo
Hotel Tower di Bologna, il convegno dal titolo“La L.R.19/04 e relativa
Del. G.R. n.156/05: cosa cambia per le imprese”.
Tale
evento pubblico, al quale sono state invitate tutte le imprese funebri
dell’Emilia Romagna (socie FENIOF e non) è stato organizzato da
FENIOF congiuntamente all’AIFER, la associazione imprese funebri
dell’ Emilia Romagna, con l’intento, invero pienamente riuscito,
di fornire tutte le informazioni e chiarimenti possibili circa la
recente normativa in ambito funerario vigente sul territorio della
Regione Emilia Romagna.
Come
consueto quando si parla di convegni patrocinati da FENIOF ed AIFER,
si è puntato sulla sostanza e non sull’apparenza, convocando sul
tavolo dei relatori, dei professionisti ed esperti che, rispettivamente
per le diverse competenze, potessero illustrare i vari aspetti della
normativa e rispondere ai quesiti del pubblico. Pubblico che ha
risposto numeroso all’invito di presenziare all’evento, infatti
erano presenti una sessantina di persone in rappresentanza di circa
50 imprese site sul territorio regionale dell’Emilia Romagna.

Il
tavolo dei relatori ha dunque visto presenti all’evento il Presidente
FENIOF A.Renato Miazzolo ed il Presidente AIFER Dott.Massimo Benetti
che, portando i saluti della federazione nazionale e regionale,
hanno espresso il proprio positivo pensiero nei confronti della
normativa regionale che ha consentito di porre le basi per una seria
qualificazione ed identificazione del comparto e del concetto stesso
di imprenditoria funebre.
Sul
fronte istituzionale, erano altresì presenti per quanto concerne
gli aspetti legali della normativa l’Avv. Giampiero Cilione della
Regione Emilia Romagna, per quanto inerente agli aspetti tecnici
e all’articolato della legge il Dott. Pierluigi Macini, funzionario
della Regione Emilia Romagna Assessorato Sanità e, non ultimo, il
Sig.Graziano Pelizzaro, responsabile dei Servizi Demografici dell’ANUSCA
che ha illustrato le novità della vigente normativa dal punto di
vista degli ufficiali di Stato Civile.

Dopo
la doverosa illustrazione ed analisi della Legge Regionale n.19/04
e della relativa Deliberazione di Giunta Regionale n.156/05 ad opera
dei diversi relatori, il Segretario FENIOF Alessandro Bosi ha poi
passato il microfono a numerosi impresari presenti in sala affinché
potessero porre i propri quesiti e dipanare le diverse perplessità
rispetto alla nuova normativa.
Le
intelligenti domande poste ai relatori hanno consentito di chiarire
a riguardo importanti questioni.
Per
quanto concerne le ceneri derivanti dalla cremazione, sono stati
illustrati grazie al quesito dell’impresa Zucchelli di Reggio Emilia,
le diverse possibilità offerte dalla legge che prevede la possibilità
di procedere all’affidamento, alla tumulazione o, in caso di espressa
volontà del defunto, di disperdere le ceneri in natura.

Sia
Zucchelli che Badini di Piacenza hanno poi posto quesiti inerenti
al trasporto della salma e dei cadaveri. Ciò ha consentito di aprire
un dibattito relativo alla possibilità di poter procedere al trasporto
di una salma dall’ospedale verso l’abitazione o verso le case del
commiato. La norma prevede che si possano effettuare trasporti verso
l’obitorio o il servizio mortuario o verso le case del commiato
qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione.
Nel caso di decesso in ospedale invece, il trasporto verso le case
del commiato o verso le abitazioni non è previsto dalla legge se
non dopo che la salma è stata definita cadavere. L’espressa richiesta
di FENIOF ed AIFER, nonché di numerosi impresari presenti, è stata
quella di poter spostare le salme o i cadaveri, presso luoghi più
dignitosi rispetto alle sale mortuarie o obitori degli ospedali,
soprattutto per consentire che l’atto della chiusura della cassa
avvenga in un ambiente familiare come può essere l’abitazione o
la sala del commiato. Il Dott.Macini della Regione Emilia Romagna,
in concerto con l’Avv.Cilione, hanno rilevato la fondatezza della
richiesta, non escludendo di poterla presto accogliere formalizzando
una specifica delibera a riguardo.
Morigi
dell’impresa Fornasari Montaguti di Forlimpopoli, ha poi spostato
la discussione sui requisiti delle imprese funebri così come previsto
dall’Art.13 della Legge regionale. Ulteriori quesiti sono stati
posti a riguardo da Losi di Novi (MO), da Camporese (PD), nonché
da altre imprese presenti in sala. Sia l’Avv. Cilione che il Dott.
Macini della Regione Emilia Romagna hanno illustrato, sulla premessa
del concetto chiave che intende l’attività funebre quale un servizio
che comprende ed assicura in forma congiunta diverse prestazioni
(disbrigo pratiche, fornitura bare e articoli funebri, trasporto
funebre), tutte le motivazioni connesse alla definizione dei requisiti
descritti dall’Art.13 della legge e dall’Art.2 della Deliberazione
G.R. n.156/05.
In
particolare è stato chiarito che il trasporto funebre, per poter
essere svolto in ottemperanza sia della legge regionale che della
legge nazionale in materia di sicurezza (D.Lgs.626/94), deve essere
necessariamente effettuato con almeno quattro necrofori in possesso
dei requisiti formativi previsti ed inquadrati con le forme di lavoro
previste dalla normativa vigente e l’impresa deve garantire la disponibilità
in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione
della specifica prestazione svolta.
Diverse imprese hanno
poi esposto all’attenzione del Sig.Pelizzaro dell’ANUSCA problemi
locali con i comuni in materia di autorizzazioni, appalti e richieste
particolari da parte delle istituzioni. Ciò ha permesso di chiarire
che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre sul territorio
della Regione Emilia Romagna, così come previsto dall’Art.1 della
Delib.G.R. 156/05, è un documento nuovo che, di fatto, prima dell’entrata
in vigore della legge non esisteva. Tale autorizzazione è comprensiva
delle autorizzazioni in materia di commercio e di agenzia di affari
previste dalla normativa nazionale, ma viene rilasciata ex novo
dal comune ove ha sede legale l’impresa che richiede l’autorizzazione
oppure dal comune dove si trova la sede principale nel caso di impresa
operante su più sedi ( non sono previste più autorizzazioni per
le diverse sedi). Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato
alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
E’ stato altresì precisato che questa autorizzazione è valida ad
operare sul territorio della regione Emilia Romagna. Se una impresa
ha la sede legale in un’altra regione ma intende esercitare stabilmente
l’attività funebre sul territorio regionale è dunque necessario
che quest’ultima avanzi richiesta di rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività funebre al Comune ove si trova la sede
per la trattazione degli affari.
Pur
avendo stimato la conclusione dei lavori entro le ore 20:00, il
convegno si è protratto fino alle ore 21:00 circa, orario nel quale,
in assenza di ulteriori domande da parte delle imprese presenti
in sala, si è dichiarato concluso.
Il
Presidente FENIOF Miazzolo, ringraziando congiuntamente al Presidente
AIFER Benetti, sia i numerosi partecipanti che il tavolo dei relatori,
ha annunciato che a breve, in ottemperanza a quanto previsto dalla
Del.G.R. 156/05 art.5, verranno rese note le date ed i luoghi ove
verranno organizzati i corsi formativi per gli operatori funebri
e per i responsabili dell’attività funebre/addetti alla trattazione
degli affari.

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