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LEGISLAZIONI REGIONALI




Convegno sulla normativa lombarda


Domenica 15 aprile si è svolto ad Assago un convegno, organizzato da Feniof e da Giliof sulla normativa della Lombardia in materia funebre e cimiteriale, per fornire alle imprese funebri chiarimenti sulla Legge Regionale 22/03, sui successivi regolamenti (R.R. 6/04 e R.R. 1/07) e sulle relative circolari.

Il Presidente Miazzolo, salutando le molte imprese funebri presenti, ha voluto riassumere “la storia” della normativa, ricordando l’impegno profuso dalla Federazione per assurgere ad un testo che, seppur modificato rispetto a quello originario, viene tutt’ora preso ad esempio dalle altre regioni italiane. Miazzolo ha sottolineato la grande importanza dei testi normativi adottati in Lombardia, in particolare per il fatto di avere disciplinato in chiave innovativa l’attività funebre definendo anche le caratteristiche di una Impresa.

Secondo l’articolo 8 della Legge Regionale Lombardia n. 22/03:

1) per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2) l’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3) per poter svolgere l’attività funebre è necessaria l’autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all’art.10.

Queste definizioni, ancora assenti nelle normative nazionali (e fortemente attesi!), rappresentano di fatto la “carta d’identità” delle imprese funebri che inseguivamo da oltre vent’anni. Anzi, come precisato dal Presidente, “da oltre 24 anni. La prima normativa di regolamentazione per le imprese di onoranze funebri fu predisposta dall’Avv. Antonio Sala per il Giliof e fu trasmessa il 21 novembre dell’ormai lontano 1983 dall’allora Presidente Giliof Elio Gianella, da tutti ricordato con affetto, all’allora Presidente Feniof Commendator Carlo Parenti. Al di là di quanto asserito dai tanti genitori che rivendicano la paternità su tale normativa, questo rilevante risultato è da ascriversi in assoluto alla tenacia dei dirigenti Feniof e Giliof, nonché all’Avvocato Sala cui va il merito delle geniali intuizioni di ordine intellettuale e scientifico che sono alla base del documento”.

Il Presidente Miazzolo ha quindi ringraziato l’Avv. Sala per il lavoro svolto evidenziando i risultati ottenuti:

1) la semplificazione degli atti burocratico-amministrativi connessi al trasporto ed alla sepoltura del cadavere;

2) il superamento dell’esercizio in regime di monopolio del servizio comunale dei trasporti funebri;

3) il superamento dell’esercizio in economia diretta dell’attività funebre comunale;

4) l’opposizione, vincente, al tentativo di attrarre nella sfera delle attività pubbliche (pubblico servizio) anche quella delle onoranze funebri;

5) la riqualificazione della categoria;

6) la definizione dell’attività funebre e dei pertinenti requisiti soggettivi e strutturali;

7) la formazione professionale dell’operatore funebre;

8) la formazione professionale del trasportatore: incaricato di pubblico servizio;

9) la disciplina in materia di trasporto salme (ovvero del trasporto, in determinate condizioni di sicurezza, durante il periodo di osservazione di persone ormai dichiarate morte);

10) il divieto di contrattazione degli affari nell’ambito delle strutture sanitarie (ospedali, obitori, case di riposo, …);

11) la separazione societaria fra le attività funerarie: quella funebre vera e propria, da quelle cimiteriali e obitoriali;

12) il riconoscimento anche ai privati dell’idoneità all’edificazione delle sale del commiato.

Tutto ciò rappresente davvero una svolta epocale.

Da più di mezzo secolo i trasporto funebri potevano essere svolti in regime di monopolio solo dai comuni, i quali li esercitavano o con mezzi e personale proprio, o tramite le concessioni a terzi privati. Questa esclusiva ha provocato nel tempo una vera e propria limitazione dell’attività funebre che veniva, in quasi tutti i casi, esercitata dal concessionario in posizione dominante.

Poi, a seguito della grande intuizione dell’Avv. Sala di rivolgersi all’Autorità Garante del mercato e della concorrenza, sapete tutti come è andata a finire. Questa azione ha condizionato prima lo Stato (che ha cercato di rivedere il “vecchio” Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 rimasto a metà dell’opera per le note questioni della deregolamentazione), quindi le Regioni.

Con la legge regionale lombarda, oggi tutti coloro che intendono esercitare l’attività funebre possono liberamente intraprendere questa professione sull’intero territorio della regione, nel rispetto di una normativa vincolante ma non oppressiva. Infatti, al di là di ogni polemica, la nuova disciplina dispone puntualmente l’attività funebre e i requisiti minimi richiesti per poterla esercitare. Requisiti, soprattutto sotto il profilo soggettivo, al di sotto dei quali la nostra attività sprofonderebbe inevitabilmente nell’abusivismo e nel lavoro nero.

La normativa regionale lombarda ha introdotto anche la necessaria formazione professionale per tutti i soggetti impiegati nell’impresa funebre, cosa nella quale la FENIOF aveva creduto, già nel lontano 1992, organizzando con successo un master per impresari funebri. In particolare, è opportuno sottolineare la riqualifica professionale del trasportatore, il quale oggi è investito della funzione di incaricato di pubblico servizio. E’ costui, il trasportatore, e non più il messo comunale o il tecnico dell’Ufficio d’Igiene, che accerta l’identità del cadavere e il corretto collocamento nella bara della quale certifica, ex legem, il confezionamento.

Prima dell’entrata in vigore della legge regionale, ricordate come talvolta veniva effettuato il trasporto di cadavere? Era giustificato solo dal presunto stato terminale dell’infermo e con questo “escamotage” avveniva, su richiesta dei congiunti, un trasporto con autolettighe. La pratica era finalizzata, soprattutto, all’accaparramento del servizio funebre ed era spesso frutto di una trattativa illecita tra informatore e trasportatore, gestita senza alcuna osservanza di misure precauzionali nei confronti del trasportato considerato, a tutti gli effetti, morto.

Ora, grazie alla Legge regionale, con una semplice autocertificazione, si trasferisce la salma in tutto il territorio della regione Lombardia.

La normativa regionale vieta espressamente la trattazione dei servizi funebri da parte delle imprese funebri all’interno delle strutture sanitarie, mettendo fine alla gestione degli appalti dei servizi obitoriali, degli allestimenti delle camere mortuarie e di quant’altro correlato all’attività funebre: ciò, di fatto, consente ai familiari la libera scelta dell’impresa di loro gradimento.

Un ulteriore salto di qualità verrà compiuto da quelle imprese funebri che si adopereranno per l’allestimento delle sale per il commiato mentre pesanti sanzioni amministrative verranno comminate a chi esercita in modo abusivo e non in regola.

La Legge ha finalmente identificato in modo netto e definitivo anche il soggetto controllore. L’art. 31 comma 4 del R.R. 6/04 ha infatti disposto chiaramente che sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell’ASL:

a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre;

c) l’ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e di ossa.

Miazzolo si è rivolto ai giovani auspicando da parte di questi ultimi un maggiore interesse volto a perfezionare il risultato ottenuto: “Noi, lo abbiamo detto e scritto in passato, ci siamo impegnati per lasciarvi delle aziende e per poter fare l’imprenditore funebre a testa alta. Ci siamo riusciti. Nonostante il successo ottenuto siamo però all’inizio e come è solito ribadire l’Avv. Sala in merito al viaggio ed alla sosta al casello dell’autostrada, finalmente abbiamo staccato il biglietto ad un casello nel quale eravamo fermi da troppo tempo. Ora inizia la parte più impegnativa del viaggio, e mi auguro che per qualcuno questo viaggio possa intraprendersi in corsia di sorpasso…”.

Il Presidente ha voluto rivolgere un appello anche a coloro che si sono sentiti “traditi o non tutelati”. “Sarebbe stata sufficiente una maggiore fiducia nei confront di coloro che si sono impegnate in questi anni per l’approvazione della normativa regionale lombarda.

Sono titolari di aziende come le vostre, sono imprenditori con le medesime problematiche che mai avrebbero fatto azioni per far chiudere qualcuno, perché avrebbe significato chiudere se stessi e le proprie aziende. Se tutti fossero stati a sentire ed avessero cercato di comprendere l’effettiva portata della legge, probabilmente saremmo arrivati a questo risultato un po’ prima. Anzi! Probabilmente saremmo giunti ad ottenere un risultato ancora migliore! Se invece di correre a tirare la giacchetta a questo o a quel politico pensando di proteggere i propri interessi di bottegai tutti avessero collaborato con feniof confidando nell’operato della federazione, non avremmo assistito agli innumerevoli “ribaltoni” (spesso prontamente e fortunatamente scongiurati) ad opera del politico di turno chiamato ad interessarsi di questioni che, prima di formalizzare decisioni, presupporrebbero una conoscenza del settore ben più approfondita. Purtroppo, quando la palla passa alla politica, diventa incontrollabile e talvolta, volenti o nolenti, si deve arrivare a compromessi”. Miazzolo ha rammentato che, “nonostante le modifiche dell’ultima ora, il risultato non è cambiato perché le proposte di Feniof sono ed erano giuste e rispettose di tutte le regole. Feniof è sempre stata e sempre sarà dalla parte delle imprese funebri piccole e grandi, purché qualificate ed operanti in conformità delle regole. Per un ulteriore passo avanti necessitiamo dell’appoggio di tutti. Abbiate fiducia, dateci questa fiducia ed il vostro appoggio!”.

È qundi interventuo l’Avvocato Antonio Sala, il quale ha sinteticamente raccontato l’origine della vigente normativa lombarda, ripercorrendone i presupposti e le norme di principio.

“Prima dell’emanazione della legge regionale lombarda, l’attività funebre non esisteva. Ovvero, esisteva l’agenzia d’affari, esisteva l’agenzia di commercio di articoli funebri, ma il trasporto funebre era privativa del comune. Una impresa funebre doveva quindi avere la licenza di PS ex articolo 115 TULPS per esercitare il disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso e l’autorizzazione al commercio al minuto in sede fissa TAB XiV per la vendita di articoli funebri ai sensi della Legge 426/71. L’attività di trasporto funebre era riservata ai comuni che potevano esercitarla in economia diretta o in appalto a soggetti terzi (o rinunciare alla privativa secondo proprie ed autonome scelte). Le successive riforme in materia di commercio, di licenze di PS, di servizi pubblici locali, fiscali, hanno completamente stravolto il quadro normativo ed imprenditoriale del settore funebre lasciandolo di fatto nel vuoto legislativo più confuso ed incerto. finalmente, la regione Lombardia, ha poi colmato tale vuoto emanando la Legge Regionale 22/03. Gli intendimenti di tale legge, seppur parzialmente modificata ed interpretata da successivi regolamenti e circolari, non sono comunque variati e la norma risulta tutt’ora articolata intorno alla connotazione dell’impresa funebre ed alle attività da quest’ultima svolta. Con la dismissione comunale del servizio di trasporto funebre, la connotazione intuitiva dell’attività funebre è data dal trasferimento della salma dal luogo di decesso al cimitero. Per operare tale trasferimento occorre svolgere una serie di incombenze riassumibili nella definizione stessa di attività funebre che, in quanto tale, non è il solo trasporto, ma prevede lo svolgimento delle necessarie pratiche amministrative, il prelevamento della salma, l’identificazione, il collocamento in idoneo ed apposito contenitore (la bara), la chiusura di quest’ultimo, la verbalizzazione di tale operazione secondo precise disposizioni (sigillo) assumendo l’incarico di pubblico servizio. Dopo di che, in ultima analisi, segue il trasferimento del feretro al cimitero o al crematorio. È nel percorso dal luogo di decesso al cimitero (o crematorio) che si svolge di fatto tutta quella serie di riti e di rituali che contornano l’attività funebre trasformandola in onoranza”

Nel convegno si è parlato anche delle ultime modifiche apportate dal R.R. 1/07 al R.R. 6/04, ed in particolare delle mutate modalità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre. Tutti gli operatori funebri, entro e non oltre il 10 maggio 2007, dovranno dimostrare la disponibilità della struttura struttura operativa minima necessaria identificata dall’articolo 32, e dovranno ottenere regolare autorizzazione rilasciata dal Comune ove insiste la sede commerciale principale dell’Impresa.

Il nuovo disposto normativo presenta quindi due importanti novità:

1. il superamento delle attività esercitate in forma disgiunta tra loro;

2. la possibilità di operare anche avvalendosi di soggetti terzi.

Ogni operatore funebre dovrà quindi obbligatoriamente munirsi della nuova autorizzazione inoltrando domanda di ottenimento all’Amministrazione Comunale di competenza entro i termini prefissati (10 maggio 2007). L’esercente che ne risulterà privo sarà passibile di sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 10, fino a provvedimento di sospensione. Rimane in capo al Comune l’obbligo di vigilanza del rispetto delle norme di Legge. Sarà dovere del Comune verificare la sussistenza dei requisiti sul personale dichiarati o richiedere idonea documentazione (ad esempio la copia libro matricola personale dipendente) comprovante la dichiarazione resa.

All’Avvocato Sala si sono succeduti il Tesoriere Feniof Mario Gianella e il Presidente Giliof Giovanni Castiglioni Al termine si è parlato delle elezioni del Direttivo Feniof che si terranno nel prossimo mese di giugno. Il Presidente Miazzolo ha invitato i presenti a candidarsi e a dare così il proprio contributo, divenendo parte attiva nel futuro del settore funebre. Nel precisare che talvolta, presi dai propri “interessi di bottega”, gli impresari tendono a focalizzarsi su problemi di entità marginale, Miazzolo ha sottolineato come sia di primaria importanza stringersi e “fare quadrato” nelle vere e pericolose sfide che si delineano all’orizzonte: “quelle che, a livello locale e nazionale, ci vedranno in contrapposizione alla parte pubblica. Le aziende pubbliche vanno tenute d’occhio perché, soprattutto negli ultimi tempi, dietro alla parvenza del pubblico servizio stanno organizzando sistemi per sottrarci quote di mercato e per continuare a gestire monopoli ormai sul viale del tramonto”.

In chiusura del convegno si è svolto un vivace dibattito, con discussioni anche accese sui meriti delle legge e sulle interpretazioni delle disposizioni introdotte dalla normativa. Ancora una volta sono emerse le finalità trasparenti dell’operato politico di Feniof. È quindi necessario che coloro i quali credono nell’attività funebre e intendono dare un futuro alle proprie aziende si associno alla Federazione, portino avanti con essa ulteriori progetti e attendano, come spesso è accaduto in passato, gli immancabili conseguenti successi.