Domenica
15 aprile si è svolto ad Assago un convegno, organizzato
da Feniof e da Giliof sulla normativa della Lombardia in
materia funebre e cimiteriale, per fornire alle imprese
funebri chiarimenti sulla Legge Regionale 22/03, sui successivi
regolamenti (R.R. 6/04 e R.R. 1/07) e sulle relative circolari.
Il
Presidente Miazzolo, salutando le molte imprese funebri
presenti, ha voluto riassumere la storia della
normativa, ricordando limpegno profuso dalla Federazione
per assurgere ad un testo che, seppur modificato rispetto
a quello originario, viene tuttora preso ad esempio
dalle altre regioni italiane. Miazzolo ha sottolineato la
grande importanza dei testi normativi adottati in Lombardia,
in particolare per il fatto di avere disciplinato in chiave
innovativa lattività funebre definendo anche
le caratteristiche di una Impresa.
Secondo
larticolo 8 della Legge Regionale Lombardia n. 22/03:
1)
per attività funebre è da intendersi un servizio
che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti
prestazioni:
a)
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso,
su mandato dei familiari;
b)
vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione
del funerale;
c)
trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma
dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo
di onoranze, al cimitero o crematorio;
2)
lattività funebre è svolta da ditte
individuali, società o altre persone giuridiche in
possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3)
per poter svolgere lattività funebre è
necessaria lautorizzazione del comune ove ha sede
commerciale la ditta individuale, società, o altra
persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei
requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui
allart.10.
Queste
definizioni, ancora assenti nelle normative nazionali (e
fortemente attesi!), rappresentano di fatto la carta
didentità delle imprese funebri che inseguivamo
da oltre ventanni. Anzi, come precisato dal Presidente,
da oltre 24 anni. La prima normativa di regolamentazione
per le imprese di onoranze funebri fu predisposta dallAvv.
Antonio Sala per il Giliof e fu trasmessa il 21 novembre
dellormai lontano 1983 dallallora Presidente
Giliof Elio Gianella, da tutti ricordato con affetto, allallora
Presidente Feniof Commendator Carlo Parenti. Al di là
di quanto asserito dai tanti genitori che rivendicano la
paternità su tale normativa, questo rilevante risultato
è da ascriversi in assoluto alla tenacia dei dirigenti
Feniof e Giliof, nonché allAvvocato Sala cui
va il merito delle geniali intuizioni di ordine intellettuale
e scientifico che sono alla base del documento.
Il
Presidente Miazzolo ha quindi ringraziato lAvv. Sala
per il lavoro svolto evidenziando i risultati ottenuti:
1)
la semplificazione degli atti burocratico-amministrativi
connessi al trasporto ed alla sepoltura del cadavere;
2)
il superamento dellesercizio in regime di monopolio
del servizio comunale dei trasporti funebri;
3)
il superamento dellesercizio in economia diretta dellattività
funebre comunale;
4)
lopposizione, vincente, al tentativo di attrarre nella
sfera delle attività pubbliche (pubblico servizio)
anche quella delle onoranze funebri;
5)
la riqualificazione della categoria;
6)
la definizione dellattività funebre e dei pertinenti
requisiti soggettivi e strutturali;
7)
la formazione professionale delloperatore funebre;
8)
la formazione professionale del trasportatore: incaricato
di pubblico servizio;
9)
la disciplina in materia di trasporto salme (ovvero del
trasporto, in determinate condizioni di sicurezza, durante
il periodo di osservazione di persone ormai dichiarate morte);
10)
il divieto di contrattazione degli affari nellambito
delle strutture sanitarie (ospedali, obitori, case di riposo,
);
11)
la separazione societaria fra le attività funerarie:
quella funebre vera e propria, da quelle cimiteriali e obitoriali;
12)
il riconoscimento anche ai privati dellidoneità
alledificazione delle sale del commiato.
Tutto
ciò rappresente davvero una svolta epocale.
Da più di mezzo secolo i trasporto funebri potevano
essere svolti in regime di monopolio solo dai comuni, i
quali li esercitavano o con mezzi e personale proprio, o
tramite le concessioni a terzi privati. Questa esclusiva
ha provocato nel tempo una vera e propria limitazione dellattività
funebre che veniva, in quasi tutti i casi, esercitata dal
concessionario in posizione dominante.
Poi,
a seguito della grande intuizione dellAvv. Sala di
rivolgersi allAutorità Garante del mercato
e della concorrenza, sapete tutti come è andata a
finire. Questa azione ha condizionato prima lo Stato (che
ha cercato di rivedere il vecchio Regolamento
di Polizia Mortuaria DPR 285/90 rimasto a metà dellopera
per le note questioni della deregolamentazione), quindi
le Regioni.
Con
la legge regionale lombarda, oggi tutti coloro che intendono
esercitare lattività funebre possono liberamente
intraprendere questa professione sullintero territorio
della regione, nel rispetto di una normativa vincolante
ma non oppressiva. Infatti, al di là di ogni polemica,
la nuova disciplina dispone puntualmente lattività
funebre e i requisiti minimi richiesti per poterla esercitare.
Requisiti, soprattutto sotto il profilo soggettivo, al di
sotto dei quali la nostra attività sprofonderebbe
inevitabilmente nellabusivismo e nel lavoro nero.
La
normativa regionale lombarda ha introdotto anche la necessaria
formazione professionale per tutti i soggetti impiegati
nellimpresa funebre, cosa nella quale la FENIOF aveva
creduto, già nel lontano 1992, organizzando con successo
un master per impresari funebri. In particolare, è
opportuno sottolineare la riqualifica professionale del
trasportatore, il quale oggi è investito della funzione
di incaricato di pubblico servizio. E costui, il trasportatore,
e non più il messo comunale o il tecnico dellUfficio
dIgiene, che accerta lidentità del cadavere
e il corretto collocamento nella bara della quale certifica,
ex legem, il confezionamento.
Prima
dellentrata in vigore della legge regionale, ricordate
come talvolta veniva effettuato il trasporto di cadavere?
Era giustificato solo dal presunto stato terminale dellinfermo
e con questo escamotage avveniva, su richiesta
dei congiunti, un trasporto con autolettighe. La pratica
era finalizzata, soprattutto, allaccaparramento del
servizio funebre ed era spesso frutto di una trattativa
illecita tra informatore e trasportatore, gestita senza
alcuna osservanza di misure precauzionali nei confronti
del trasportato considerato, a tutti gli effetti, morto.
Ora,
grazie alla Legge regionale, con una semplice autocertificazione,
si trasferisce la salma in tutto il territorio della regione
Lombardia.
La normativa regionale vieta espressamente la trattazione
dei servizi funebri da parte delle imprese funebri allinterno
delle strutture sanitarie, mettendo fine alla gestione degli
appalti dei servizi obitoriali, degli allestimenti delle
camere mortuarie e di quantaltro correlato allattività
funebre: ciò, di fatto, consente ai familiari la
libera scelta dellimpresa di loro gradimento.
Un
ulteriore salto di qualità verrà compiuto
da quelle imprese funebri che si adopereranno per lallestimento
delle sale per il commiato mentre pesanti sanzioni amministrative
verranno comminate a chi esercita in modo abusivo e non
in regola.
La
Legge ha finalmente identificato in modo netto e definitivo
anche il soggetto controllore. Lart. 31 comma 4 del
R.R. 6/04 ha infatti disposto chiaramente che sono funzioni
amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari
si avvale dellASL:
a)
lordine e la vigilanza sullattività funebre;
b)
la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per
esercitare lattività funebre;
c)
lordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di
cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
e di ossa.
Miazzolo
si è rivolto ai giovani auspicando da parte di questi
ultimi un maggiore interesse volto a perfezionare il risultato
ottenuto: Noi, lo abbiamo detto e scritto in passato,
ci siamo impegnati per lasciarvi delle aziende e per poter
fare limprenditore funebre a testa alta. Ci siamo
riusciti. Nonostante il successo ottenuto siamo però
allinizio e come è solito ribadire lAvv.
Sala in merito al viaggio ed alla sosta al casello dellautostrada,
finalmente abbiamo staccato il biglietto ad un casello nel
quale eravamo fermi da troppo tempo. Ora inizia la parte
più impegnativa del viaggio, e mi auguro che per
qualcuno questo viaggio possa intraprendersi in corsia di
sorpasso
.
Il
Presidente ha voluto rivolgere un appello anche a coloro
che si sono sentiti traditi o non tutelati.
Sarebbe stata sufficiente una maggiore fiducia nei
confront di coloro che si sono impegnate in questi anni
per lapprovazione della normativa regionale lombarda.
Sono
titolari di aziende come le vostre, sono imprenditori con
le medesime problematiche che mai avrebbero fatto azioni
per far chiudere qualcuno, perché avrebbe significato
chiudere se stessi e le proprie aziende. Se tutti fossero
stati a sentire ed avessero cercato di comprendere leffettiva
portata della legge, probabilmente saremmo arrivati a questo
risultato un po prima. Anzi! Probabilmente saremmo
giunti ad ottenere un risultato ancora migliore! Se invece
di correre a tirare la giacchetta a questo o a quel politico
pensando di proteggere i propri interessi di bottegai tutti
avessero collaborato con feniof confidando nelloperato
della federazione, non avremmo assistito agli innumerevoli
ribaltoni (spesso prontamente e fortunatamente
scongiurati) ad opera del politico di turno chiamato ad
interessarsi di questioni che, prima di formalizzare decisioni,
presupporrebbero una conoscenza del settore ben più
approfondita. Purtroppo, quando la palla passa alla politica,
diventa incontrollabile e talvolta, volenti o nolenti, si
deve arrivare a compromessi. Miazzolo ha rammentato
che, nonostante le modifiche dellultima ora,
il risultato non è cambiato perché le proposte
di Feniof sono ed erano giuste e rispettose di tutte le
regole. Feniof è sempre stata e sempre sarà
dalla parte delle imprese funebri piccole e grandi, purché
qualificate ed operanti in conformità delle regole.
Per un ulteriore passo avanti necessitiamo dellappoggio
di tutti. Abbiate fiducia, dateci questa fiducia ed il vostro
appoggio!.
È
qundi interventuo lAvvocato Antonio Sala, il quale
ha sinteticamente raccontato lorigine della vigente
normativa lombarda, ripercorrendone i presupposti e le norme
di principio.
Prima
dellemanazione della legge regionale lombarda, lattività
funebre non esisteva. Ovvero, esisteva lagenzia daffari,
esisteva lagenzia di commercio di articoli funebri,
ma il trasporto funebre era privativa del comune. Una impresa
funebre doveva quindi avere la licenza di PS ex articolo
115 TULPS per esercitare il disbrigo di pratiche amministrative
conseguenti al decesso e lautorizzazione al commercio
al minuto in sede fissa TAB XiV per la vendita di articoli
funebri ai sensi della Legge 426/71. Lattività
di trasporto funebre era riservata ai comuni che potevano
esercitarla in economia diretta o in appalto a soggetti
terzi (o rinunciare alla privativa secondo proprie ed autonome
scelte). Le successive riforme in materia di commercio,
di licenze di PS, di servizi pubblici locali, fiscali, hanno
completamente stravolto il quadro normativo ed imprenditoriale
del settore funebre lasciandolo di fatto nel vuoto legislativo
più confuso ed incerto. finalmente, la regione Lombardia,
ha poi colmato tale vuoto emanando la Legge Regionale 22/03.
Gli intendimenti di tale legge, seppur parzialmente modificata
ed interpretata da successivi regolamenti e circolari, non
sono comunque variati e la norma risulta tuttora articolata
intorno alla connotazione dellimpresa funebre ed alle
attività da questultima svolta. Con la dismissione
comunale del servizio di trasporto funebre, la connotazione
intuitiva dellattività funebre è data
dal trasferimento della salma dal luogo di decesso al cimitero.
Per operare tale trasferimento occorre svolgere una serie
di incombenze riassumibili nella definizione stessa di attività
funebre che, in quanto tale, non è il solo trasporto,
ma prevede lo svolgimento delle necessarie pratiche amministrative,
il prelevamento della salma, lidentificazione, il
collocamento in idoneo ed apposito contenitore (la bara),
la chiusura di questultimo, la verbalizzazione di
tale operazione secondo precise disposizioni (sigillo) assumendo
lincarico di pubblico servizio. Dopo di che, in ultima
analisi, segue il trasferimento del feretro al cimitero
o al crematorio. È nel percorso dal luogo di decesso
al cimitero (o crematorio) che si svolge di fatto tutta
quella serie di riti e di rituali che contornano lattività
funebre trasformandola in onoranza
Nel
convegno si è parlato anche delle ultime modifiche
apportate dal R.R. 1/07 al R.R. 6/04, ed in particolare
delle mutate modalità di rilascio dellautorizzazione
allesercizio dellattività funebre. Tutti
gli operatori funebri, entro e non oltre il 10 maggio 2007,
dovranno dimostrare la disponibilità della struttura
struttura operativa minima necessaria identificata dallarticolo
32, e dovranno ottenere regolare autorizzazione rilasciata
dal Comune ove insiste la sede commerciale principale dellImpresa.
Il
nuovo disposto normativo presenta quindi due importanti
novità:
1.
il superamento delle attività esercitate in forma
disgiunta tra loro;
2.
la possibilità di operare anche avvalendosi di soggetti
terzi.
Ogni
operatore funebre dovrà quindi obbligatoriamente
munirsi della nuova autorizzazione inoltrando domanda di
ottenimento allAmministrazione Comunale di competenza
entro i termini prefissati (10 maggio 2007). Lesercente
che ne risulterà privo sarà passibile di sanzione
amministrativa, ai sensi dellarticolo 10, fino a provvedimento
di sospensione. Rimane in capo al Comune lobbligo
di vigilanza del rispetto delle norme di Legge. Sarà
dovere del Comune verificare la sussistenza dei requisiti
sul personale dichiarati o richiedere idonea documentazione
(ad esempio la copia libro matricola personale dipendente)
comprovante la dichiarazione resa.
AllAvvocato
Sala si sono succeduti il Tesoriere Feniof Mario Gianella
e il Presidente Giliof Giovanni Castiglioni Al termine si
è parlato delle elezioni del Direttivo Feniof che
si terranno nel prossimo mese di giugno. Il Presidente Miazzolo
ha invitato i presenti a candidarsi e a dare così
il proprio contributo, divenendo parte attiva nel futuro
del settore funebre. Nel precisare che talvolta, presi dai
propri interessi di bottega, gli impresari tendono
a focalizzarsi su problemi di entità marginale, Miazzolo
ha sottolineato come sia di primaria importanza stringersi
e fare quadrato nelle vere e pericolose sfide
che si delineano allorizzonte: quelle che, a
livello locale e nazionale, ci vedranno in contrapposizione
alla parte pubblica. Le aziende pubbliche vanno tenute docchio
perché, soprattutto negli ultimi tempi, dietro alla
parvenza del pubblico servizio stanno organizzando sistemi
per sottrarci quote di mercato e per continuare a gestire
monopoli ormai sul viale del tramonto.
In
chiusura del convegno si è svolto un vivace dibattito,
con discussioni anche accese sui meriti delle legge e sulle
interpretazioni delle disposizioni introdotte dalla normativa.
Ancora una volta sono emerse le finalità trasparenti
delloperato politico di Feniof. È quindi necessario
che coloro i quali credono nellattività funebre
e intendono dare un futuro alle proprie aziende si associno
alla Federazione, portino avanti con essa ulteriori progetti
e attendano, come spesso è accaduto in passato, gli
immancabili conseguenti successi.