Sulla
scorta delle numerose richieste di un ulteriore convegno sulla normativa
lombarda, pervenute in federazione da parte degli impresari funebri
delle province di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo, la FENIOF
ed il GILIOF hanno prontamente organizzato per il 3 marzo 2005 un
secondo momento di incontro con il comparto funerario (dopo quello
di Assago tenutosi il 13/02/05) dal titolo “La legge n.22/03 della
Regione Lombardia e relativo Regolamento: cosa cambia e come adeguarsi”.
La sede è stata individuata a Castiglione delle Stiviere (MN), presso
la Sala Super Cinema sita in Piazza del Duomo.
Quello
che nessuno avrebbe potuto prevedere, se non con un anticipo insufficiente
per consentire di rimandare il convegno, è stato un inclemente clima
invernale che ha imbiancato di neve gran parte della Lombardia,
creando moltissimi disguidi non solo ai diversi partecipanti (che,
nonostante radio e televisione invitassero a non mettersi in viaggio,
hanno trascorso diverse ore in macchina per raggiungere la sede
del convegno), ma anche agli stessi organizzatori della FENIOF che,
da Bologna e dal nord della Lombardia hanno dovuto affrontare il
traffico ed i disguidi generatosi a causa della inaspettata nevicata.
Nonostante
la neve, erano comunque presenti al convegno una trentina di imprese,
cosa che ha pertanto consentito di aprire il Convegno all’orario
previsto (ore 17:00) con la presentazione del tavolo dei relatori
da parte del Segretario FENIOF Alessandro Bosi. Erano presenti il
Sig. Graziano Pelizzaro-Responsabile dei Servizi Demografici dell’ANUSCA,
il Sig.Renato Miazzolo-Presidente FENIOF, il Dott. Roberto Moratti-
Assessore ai lavori pubblici di Castiglione delle Stiviere, e Don
Giuliano Spagna- Parroco del paese.
L’Assessore
Moratti, nel proprio intervento, ha salutato i presenti e si è dichiarato
lieto che per il convegno sulla recente normativa lombarda, si fosse
scelto il paese di Castiglione delle Stiviere, ed ha altresì argomentato
i progetti e gli intenti del comune sia attuali che per il prossimo
futuro. All’intervento del Dott. Moratti è seguito il saluto del
parroco del paese, Don Spagna, che ha sensibilizzato i presenti
sull’importanza del loro lavoro, rammentando il valore della carità
cristiana che, indissolubilmente, accompagna il quotidiano operato
degli operatori funebri.
Sono
poi seguite le relazioni del Sig.Miazzolo e del Sig.Pelizzaro, dopo
le quali si è aperto un largo dibattito animato dalle numerose domande
poste dai partecipanti.
Riteniamo
che l’evento sia stato estremamente concludente e positivo per due
motivi. Primo, perché è stato per tutti evidente la disponibilità
della FENIOF che, sulla scorta di una richiesta avanzata dal comparto
di organizzare un ulteriore convegno, non si è negata e non si è
fatta attendere, recependo tale esigenza ed adoperandosi prontamente
al fine di accontentare le richieste. Secondo, perché a fronte di
chi sta organizzando convegni e generando confusione illustrando
proprie personali interpretazioni della normativa (che peraltro
non è interpretabile in alcun modo), la FENIOF ha finalmente fatto
chiarezza precisando esattamente cosa è cambiato e cosa cambierà.
E’
sempre triste rilevare come, in eventi del genere, larga parte del
prezioso tempo a disposizione vada perso per rimediare all’operato
di altri che, per puro presenzialismo, organizzano convegni non
solo senza la finalità di spiegare come sia necessario applicare
la legge, ben più gravemente, con l’intento di segnalare futili
ed opinabili stratagemmi per aggirarne le norme.
E’
stato pertanto chiarito che, diversamente da come alcuni sostengono,
non abbiamo mai detto che chi sceglie di esercitare disgiuntamente
il commercio ed il disbrigo pratiche non può fatturare anche il
trasporto funebre svolto da terzi (anche se abilitati ed autorizzati).
Quello
che però va precisato è
che tale
pratica sarà possibile solo per un certo periodo, più precisamente
fino al 10 febbraio 2005.
E
non c’entrano nulla le ragioni di natura fiscale, il motivo è ben
più semplice ed individuato nel fatto che oltre tale data potranno
esercitare l’attività di onoranze funebri solo le imprese in possesso
dell’autorizzazione all’attività (che verrà rilasciata previo verifica
della sussistenza dei requisiti di cui all’Art.32 del Regolamento
n.6). E’ questa sostanzialmente la grande novità che introduce la
legge 22/04 ed il regolamento n.6 della Lombardia.
L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività funebre è
una “abilitazione”
che
prima dell’entrata in vigore del regolamento n.6 non esisteva ed
è questa che identificherà chi, dopo il 10/02/2007 potrà esercitare
l’attività di onoranze funebri così come convenzionalmente tutti
conosciamo (disbrigo pratiche, vendita articoli funebri, trasporto
funebre, etc).
L’impresa
che non sarà in possesso di tale autorizzazione oltre il 10/02/2007
di certo non potrà fatturare ai dolenti l’intero funerale (è evidente,
altrimenti quale differenza ci sarebbe tra chi ha l’autorizzazione
e chi no?), ma i soggetti avranno le seguenti alternative:
Se in possesso
delle caratteristiche per poter essere solo agenzia d’affari, potrà
esercitare tale attività;
Se in possesso
di caratteristiche per poter essere solo venditore in posto fisso
di bare ed articoli funerari (anche in occasione di un funerale)
potrà continuare a farlo;
Se in possesso
delle caratteristiche di agenzia d’affari e di vendita in posto
fisso, potrà continuare tale attività ma non potrà svolgere il servizi
funebri in regione Lombardia in quanto, per fare ciò sarà necessaria
la specifica autorizzazione.
E’
altresì evidente che, dopo il 10 febbraio 2007, chi non avrà l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività funebre non potrà, avvalendosi per il
trasporto funebre di terzi (magari anche con questi ultimi in possesso
di tale autorizzazione), fatturare ai dolenti l’intero servizio
funebre, in quanto impossibilitati a svolgerlo a monte (o a farlo
svolgere a terzi) dalla normativa vigente.
Il
Presidente Miazzolo ha inoltre precisato che, anche prima del 10
febbraio 2007, le imprese che già oggi sono in possesso dei requisiti
così come definito dall’Art.32 del Regolamento n.6, possono recarsi
sin da subito presso il proprio comune ed avanzare la richiesta
di rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre
(che il comune deve rilasciare trascorso il necessario tempo tecnico
di valutazione della documentazione presentata). Quelle che invece
sono prive anche solo di uno dei requisiti previsti dal regolamento,
avranno tempo due anni per ottenerne il possesso.
Nel
frattempo, e solo fino al 10/02/2007, le imprese in possesso della
licenza di PS e della autorizzazione commerciale, potranno continuare
ad esercitare l’attività come prima dell’entrata in vigore della
normativa regionale lombarda. E’ altresì opportuno precisare che,
requisiti di legge a parte, l’attività funebre esercitata nei prossimi
due anni, si intende comunque svolta nel rispetto dei dettami di
sicurezza, di personale, di mezzi e strutture, così come previsto
da anni dalle preesistenti normative nazionali.
A
queste ed altre precisazioni sono poi seguiti i professionali interventi
del Sig.Pelizzaro di Anusca, che ha informato circa i comportamenti
corretti da attuare da parte degli impresari e dei comuni, e delucidando
circa alcuni passaggi burocratici che, a causa della nuova modulistica
lombarda, risultano ancora ostici.
Abbiamo
altresì rilevato con piacere che alcuni partecipanti presenti all’evento,
che prima di allora non avevano valutato la possibilità di associarsi
alla FENIOF, cogliendo la validità dei contenuti e la serietà della
federazione, hanno colto l’occasione per versare il proprio contributo
associativo. Insieme agli applausi ricevuti, sono stati questi gesti
la migliore dimostrazione della fiducia del comparto nei confronti
della Federazione e nel proprio operato, fiducia che FENIOF ripagherà
proseguendo sulla strada intrapresa.
Poiché, alle ore 20, ancora nevicava e le strade risultavano
sempre più impraticabili, il convegno si è chiuso invitando le imprese
presenti ad un gradito e ricco buffet offerto dalla ditta Ferrari
S.p.A. di Ponti sul Mincio (MN) che ha altresì cortesemente fornito
“generi di conforto” da asporto ai partecipanti ai quali attendevano
diverse ore di auto per fare rientro presso le proprie abitazioni.
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