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Regolamento polizia mortuaria




L'idoneità dei carri funebri

Sulle caratteristiche dei carri funebri e sulle relative dichiarazioni di idoneità è intervenuto il DPR 285 del 10/09/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) che, più precisamente all’Articolo 20, sancisce da più di quindici anni la necessità di possedere a bordo di ogni mezzo un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità. Sempre il DPR 285/90 prevede altresì che tale documento debba essere esibito agli organi di vigilanza qualora ciò venga richiesto.

Fatto salvo quanto sopra, il problema che ora si configura per molti impresari funebri è quello di conciliare il dettame di legge nazionale con quanto sancito dalle leggi e dai regolamenti regionali (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, …) che sono via via intervenuti in materia di polizia mortuaria. Non è inconsueto infatti che, soprattutto per quanto concerne i carri funebri e le relative idoneità, le normative regionali sanciscano adempimenti difformi da quanto espresso dal Regolamento.

Nello specifico, per fare un esempio tangibile, la Regione Piemonte ha stabilito con proprio DGR 115-6947 del 05/08/2002 che le ASL sospendessero l’effettuazione di alcune attività di polizia mortuaria tra le quali anche il rilascio delle certificazioni di idoneità dei carri funebri. Contestualmente alla successiva nota n. 5572 del 19/09/2002 inviata dalla Regione Piemonte alle imprese di onoranze funebri, è stato allegato un documento da conservare a bordo di ciascun carro già autorizzato nel quale veniva attestato che la certificazione rilasciata non avrebbe dovuto essere sottoposta a rinnovo annuale. Il problema che però si è rivelato è quello di non vedere riconosciuta l’idoneità del carro quando questi transita su territori di altre regioni.

Sono infatti molteplici le segnalazioni giunte a Feniof in merito alla mancata accettazione della certificazione di idoneità del carro funebre da parte di alcuni funzionari di regioni quali, ad esempio, la Lombardia (ove vige una ulteriore normativa di regolamentazione delle idoneità dei carri – Articolo 37 Regolamento 6/04), ed è facilmente intuibile che, sulla scorta delle future emanazioni di altre normative regionali, problematiche simili potrebbero essere all’ordine del giorno.

D’altra parte, come più volte asserito da Feniof, in assenza di una norma quadro che renda omogenee le disposizioni le autonomie legislative consentono e consentiranno l’approvazione di regole potenzialmente in forte contrasto tra loro con conseguenti problematiche per gli impresari funebri costretti, per esigenze di servizio, ad effettuare trasporti funebri fuori dalla propria regione.

La Regione Piemonte ha alla fine convenuto di suggerire alle imprese funebri ciò che la Segreteria Feniof ha sempre consigliato ai propri associati: acquisire comunque la certificazione di idoneità del carro funebre, con relativo rinnovo annuale, per poterla in qualsiasi momento esibire fuori regione senza incappare in spiacevoli sanzioni e, soprattutto, in ritardi sul servizio.