Sulle
caratteristiche dei carri funebri e sulle relative dichiarazioni
di idoneità è intervenuto il DPR 285 del 10/09/1990
(Regolamento di Polizia Mortuaria) che, più precisamente
allArticolo 20, sancisce da più di quindici
anni la necessità di possedere a bordo di ogni mezzo
un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione
di idoneità. Sempre il DPR 285/90 prevede altresì
che tale documento debba essere esibito agli organi di vigilanza
qualora ciò venga richiesto.
Fatto
salvo quanto sopra, il problema che ora si configura per
molti impresari funebri è quello di conciliare il
dettame di legge nazionale con quanto sancito dalle leggi
e dai regolamenti regionali (Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte,
) che sono via via intervenuti in materia
di polizia mortuaria. Non è inconsueto infatti che,
soprattutto per quanto concerne i carri funebri e le relative
idoneità, le normative regionali sanciscano adempimenti
difformi da quanto espresso dal Regolamento.
Nello
specifico, per fare un esempio tangibile, la Regione Piemonte
ha stabilito con proprio DGR 115-6947 del 05/08/2002 che
le ASL sospendessero leffettuazione di alcune attività
di polizia mortuaria tra le quali anche il rilascio delle
certificazioni di idoneità dei carri funebri. Contestualmente
alla successiva nota n. 5572 del 19/09/2002 inviata dalla
Regione Piemonte alle imprese di onoranze funebri, è
stato allegato un documento da conservare a bordo di ciascun
carro già autorizzato nel quale veniva attestato
che la certificazione rilasciata non avrebbe dovuto essere
sottoposta a rinnovo annuale. Il problema che però
si è rivelato è quello di non vedere riconosciuta
lidoneità del carro quando questi transita
su territori di altre regioni.
Sono
infatti molteplici le segnalazioni giunte a Feniof in merito
alla mancata accettazione della certificazione di idoneità
del carro funebre da parte di alcuni funzionari di regioni
quali, ad esempio, la Lombardia (ove vige una ulteriore
normativa di regolamentazione delle idoneità dei
carri Articolo 37 Regolamento 6/04), ed è
facilmente intuibile che, sulla scorta delle future emanazioni
di altre normative regionali, problematiche simili potrebbero
essere allordine del giorno.
Daltra
parte, come più volte asserito da Feniof, in assenza
di una norma quadro che renda omogenee le disposizioni le
autonomie legislative consentono e consentiranno lapprovazione
di regole potenzialmente in forte contrasto tra loro con
conseguenti problematiche per gli impresari funebri costretti,
per esigenze di servizio, ad effettuare trasporti funebri
fuori dalla propria regione.
La
Regione Piemonte ha alla fine convenuto di suggerire alle
imprese funebri ciò che la Segreteria Feniof ha sempre
consigliato ai propri associati: acquisire comunque la certificazione
di idoneità del carro funebre, con relativo rinnovo
annuale, per poterla in qualsiasi momento esibire fuori
regione senza incappare in spiacevoli sanzioni e, soprattutto,
in ritardi sul servizio.