Palazzo
Montecitorio sede della Camera
|
Dopo
la seduta del 9 febbraio 2005, in data 17/02/05 è stato nuovamente
oggetto di discussione alla Camera, il disegno di legge nazionale
n.4144 (Sirchia-Pisanu), del quale in passato abbiamo sempre reso
disponibile il testo ad ogni variazione intervenuta nel corso del
proprio iter.
L'ordine
del giorno della seduta ha
avuto quale oggetto la discussione del disegno di legge”Disciplina
delle attività nel settore funerario (4144)” e delle abbinate proposte
di legge ad iniziativa dei deputati Biondi; Butti, Burtone, Molinari;
Massidda ed altri, che furono presentate in occasione della precedente
seduta.
Solo
una parte degli emendamenti presentati sono stati approvati, alcuni
peraltro con qualche modifica, nello specifico i numeri 2.21, 2.22,
3.20, 3.21, 3.50, 4.4, 5.21, 7.20, 11.20, 11.1.
Con
la seduta del 17 febbraio la Camera ha approvato i 13 articoli del
P.d.L. e, sulla scorta di tale significativo risultato, il testo
ora passerà all’esame del Senato.
Si
rileva che il P.d.L. 4144 ha, di fatto, recepito diversi dettami
dalla L.130/01 in materia di cremazione. Le ceneri dei defunti infatti
potranno essere consegnate ai familiari o disperse in natura. Per
quanto concerne la conservazione delle ceneri, sulla base delle
disposizioni di volontà fornite dal defunto quando era ancora in
vita, il familiare o un avente diritto potrà disporne la tumulazione,
l’interramento o l’affidamento personale. L’urna dovrà comunque
essere sempre sigillata e conservata in modo da poter consentire
l’identificazione del defunto.
La
dispersione invece potrà avvenire, ovviamente subordinata a determinate
regole, nelle acque del mare, dei fiumi, nei laghi o in montagna,
restando altresì vietata nei centri abitati.
Infine,
l’affidamento delle urne ai familiari si potrà fare previo annotazione
su di un registro delle generalità dell’affidatario unico e del
defunto.
Il
testo approvato poi, prevede alcune novità rispetto alla normativa
nazionale attuale. Vengono previste strutture quali le case del
commiato, i cimiteri per animali, i cimiteri gestiti anche da privati
purchè questi non esercitino l’attività di onoranze funebri, nonché
la figura del tanatoprattore e la pratica della tanatoprassi.
Al
fine di una corretta e completa informazione dei nostri lettori,
riportiamo integralmente il testo del P.d.L. 4144, così come è stato
annunciato al Senato dopo l’ulteriore seduta del 22 febbraio 2005.
Precisiamo
che tale provvedimento ha assunto il numero S.3310 e dovrà essere
esaminato prima dalla Commissione e poi dall’Aula. Come sempre vi
terremo doverosamente informati sullo stato dell’arte del progetto
di legge nazionale.
On.
Biondi
|
On.
Burtone
|
On.
Butti
|
On.
Massidda
|
Legislatura
14º
Disegno
di legge N. 3310
Art.
1.
(Oggetto
e attribuzioni)
1.
La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia funeraria,
intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre,
cimiteriale e di polizia mortuaria.
2.
I princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina
in materia funeraria sono:
a)
uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e
delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti
essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni
igienico-sanitarie;
b)
uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i
cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo
stato civile;
c) salvaguardia
e tutela, nell’attuazione dei princìpi di cui alle lettere a)
e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
d) alle pari
opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla
materia funeraria corrispondono un’adeguata tutela e una corretta
informazione della persona che si avvicina a tali servizi;
e) garantire
il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno
di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.
3.
L’ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano
al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività.
Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i
profili igienico-sanitari, dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente
incaricato.
4.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme
di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474.
Art.
2.
(Sostituzione dell’articolo 337
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
L’articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art.
337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati,
predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali
ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori
mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.
2.
Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in
base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto
dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano
regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale,
quale necessario strumento della pianificazione locale.
3. I cimiteri e i crematori fissi
possono:
a)
essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative
loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza
fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione
o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie
sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla
sottoscrizione di garanzia a favore del comune proprietario dell’area
e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;
b)
essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle
forme consentite dall’articolo 113-bis del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici,
privati o misti. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono
essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno
tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza
dei comuni sede degli impianti.
4.
I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire
un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie
sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla
sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio,
nei modi stabiliti dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348,
e successive modificazioni.
5.
Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o
di fallimento dell’affidatario, subentra nella gestione del cimitero
o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma
4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.
6. Le regioni procedono all’approvazione
dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
7. Sotto il profilo igienico-sanitario
i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria
individuata dalle regioni.
8. La gestione dei servizi cimiteriali
istituzionali è incompatibile con l’attività di onoranze funebri
e con l’attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che
esterna al cimitero».
Art.
3.
(Sostituzione dell’articolo 338
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
L’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art.
338. – 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno
200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno
ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro
dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici
vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente
in fatto. Nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano
obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari
di guerra quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell’ultima
salma.
3. Il contravventore alle disposizioni
di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto
inoltre, a sue spese, a demolire l’edificio o la parte di nuova
costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso
di inadempienza.
4. In deroga a quanto previsto al
comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il
consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri,
l’ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori
a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché
non oltre i seguenti limiti:
a)
per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei:
25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;
b)
per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite
del manufatto;
c) per la
realizzazione di campi per l’inumazione di feretri: 100 metri dal
limite del campo di inumazione;
d) per la
realizzazione di crematori fissi o per l’installazione temporanea
di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti
gassosi in atmosfera.
5.
Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma
4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo
della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto
cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi
ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma
4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della
competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi
stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni
di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali
e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali
inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.
6.
In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può
approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria
locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando
l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi
edifici per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione
di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata
ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei
50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future
espansioni previste dal piano cimiteriale.
7. All’interno della zona di rispetto,
per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero
ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l’ampliamento.
Non sono consentiti cambi di destinazione d’uso che comportano riflessi
in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento
di rumore oltre i limiti stabiliti dall’apposito piano comunale.
8. La costruzione e l’uso di cappelle
private e familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri,
ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o
ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un
raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà
dei soggetti interessati al loro uso.
9. La zona di rispetto di cui al
comma 8 è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità
separatamente dalle cappelle.
10. Previa approvazione del relativo
progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata
dal comune competente, sentita l’azienda sanitaria locale competente
per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica.
11. In deroga a quanto previsto ai
commi 1 e 4, il consiglio comunale può approvare, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione
di nuovi edifici o il cambio di destinazione d’uso di edifici preesistenti
situati all’interno dei centri abitati da destinare alla collocazione
di urne cinerarie.
12. È riservata alle regioni e ai
comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare
limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente
articolo.
13. Al fine dell’acquisizione dei
pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente
articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta,
i pareri si ritengono espressi favorevolmente».
Art.
4.
(Sostituzione dell’articolo 339
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
L’articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art.
339. – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento
della salma dal luogo di decesso all’obitorio, ai locali del servizio
mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze,
al cimitero o al crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi,
mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del
personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione
della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il
trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una
struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente
da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun
titolo può essere collegato ad un esercente l’attività funebre.
Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura,
nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono
essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti
l’attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale
in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo,
cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
2.
Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la
sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest’ultimo,
con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato
della sepoltura o della cremazione.
3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri
e di ossa umane è autorizzato dall’ufficiale di stato civile del
comune di partenza, che ne dà avviso all’ufficiale di stato civile
del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all’estero.
4. L’addetto al trasporto di un cadavere
riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
5. Le autorizzazioni di cui al presente
articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle
norme di principio dello Stato. I proprietari, gli esercenti e il
personale addetto alla trattazione dei funerali devono possedere
gli stessi requisiti di moralità previsti per l’assunzione nel pubblico
impiego.
6. Ai contravventori alle disposizioni
di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».
Art.
5.
(Sostituzione dell’articolo 340
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
L’articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art.
340. – 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane
in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione
di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private e familiari non
aperte al pubblico, di cui all’articolo 338, comma 8, e per le sepolture
di cui all’articolo 341, comma 1.
2.
Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto
non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto
al cimitero del cadavere e delle ossa umane».
Art.
6.
(Sostituzione dell’articolo 341
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
L’articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art.
341. – 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta
in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura
di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero,
quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la
sepoltura avviene con le garanzie stabilite dalle norme di principio
in materia».
Art.
7.
(Introduzione dell’articolo 341-bis
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
Dopo l’articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall’articolo
6 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art.
341-bis. – 1. Per attività funebre si intende un servizio
che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate
dalle regioni, le seguenti prestazioni:
a) disbrigo,
su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all’attività
funebre, in qualità di agenzia d’affari di cui all’articolo 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)
fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché
in occasione di un funerale;
c) trasporto
di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2.
Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione
commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile,
chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte,
regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni
tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito,
se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì
sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità
di ulteriore esercizio dell’attività funebre e per casi particolarmente
gravi può essere disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività».
Art.
8.
(Modifiche all’articolo 344
del testo unico delle leggi sanitarie)
1.
All’articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: «, la polizia mortuaria» sono soppresse;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni
comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le
attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria,
tenendo conto delle disposizioni di principio»;
c) il terzo
comma è sostituito dal seguente:
«I contravventori
alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene e in materia funeraria,
quando non si applicano pene stabilite nel presente testo unico
o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definire
nei predetti regolamenti».
Art.
9.
(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia
di dispersione
e conservazione delle ceneri)
1.
La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate
dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto
dei princìpi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 130.
2.
La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle
proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall’articolo
3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30
marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione delle ceneri all’interno
dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite
aree cimiteriali.
4. La dispersione delle ceneri in natura,
all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a)
in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti
abitativi;
b)
in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei laghi,
ad oltre 100 metri dalla riva;
d) nei fiumi,
nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
5.
La dispersione delle ceneri all’interno di aree private aperte presuppone
il consenso dei proprietari.
6.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati,
come definiti dalla legislazione vigente.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita
dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale
fine autorizzato dall’avente diritto.
8. La conservazione delle ceneri avviene
mediante consegna dell’urna sigillata al familiare o ad altro avente
diritto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della
legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel
rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento
o l’affidamento personale. L’urna viene sigillata e conservata in
modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici
del defunto.
9. In caso di affidamento personale, l’ufficiale
di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario
unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento
dell’urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario
comune di un cimitero, previa comunicazione all’ufficiale di stato
civile interessato, che ne prende nota.
10. Al fine di assicurare l’identità certa
delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul
cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare
la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
11. Ai fini della disciplina cimiteriale
le cellette cinerarie e l’intero manufatto che le contiene non sono
equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
12. Le cellette cinerarie e ossarie non
sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per
quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle
normative igienico-sanitarie.
13. All’articolo 411, quarto comma, del
codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono
inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite
dalla legge».
14. All’articolo 3, comma 1, della legge
30 marzo 2001, n. 130, l’alinea è sostituito dal seguente:
«Le
norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate
sulla base dei seguenti princìpi:».
15. All’articolo 3, comma 1, della legge
30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.
16.
Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono
abrogati.
17. L’articolo 28 della legge 1º agosto
2002, n. 166, è abrogato.
Art.
10.
(Trasporto funebre)
1.
Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale,
autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l’impresa, secondo
norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l’autorizzazione
è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.
2.
L’organizzazione e l’effettuazione di trasporti funebri a pagamento
in connessione con l’esercizio di attività di onoranze funebri sono
riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni
comunali all’esercizio di attività funebre.
Art.
11.
(Libero trasporto dei feretri)
1.
Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale,
sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche
che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale,
sia essa l’inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato,
la cremazione.
Art.
12.
(Servizi per il commiato)
1.
Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti
da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l’attività funebre,
in apposite sale, propri servizi per il commiato.
2.
È prevista l’istituzione di sale del commiato in locali attigui
ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Presso le sale del commiato, su istanza
del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi
ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private,
strutture sanitarie od ospedaliere.
4. È compito del comune regolamentare l’attività
di cui al presente articolo, secondo princìpi uniformi stabiliti
con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale.
5. I servizi per il commiato, comunque gestiti
da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque
cittadino o esercente l’attività funebre, in condizioni di pari
dignità. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati
alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti
a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale
scopo.
6. I soggetti esercenti le sale del commiato
non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche
e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto
dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
Art.
13.
(Tanatoprassi e tanatoprattore)
1.
Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere,
limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione,
unito a trattamenti di tanatocosmesi.
2.
I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore
abilitato solo dopo l’accertamento di morte e il prescritto periodo
di osservazione.
3. Con accordo sancito in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti
i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:
a)
individuazione del profilo professionale per l’operatore di tanatoprassi;
b)
requisiti delle scuole di tanatoprassi;
c) luoghi
dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
d) metodiche
e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro
compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi
di sepoltura;
e) garanzie
che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi
non pregiudicano la salute del tanatoprattore.
Art.
14.
(Cimiteri per animali d’affezione)
1.
I cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici
o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere
di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile, limitato
ai cimiteri per salme.
2.
I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in zona
giudicata idonea dal comune nell’ambito dello strumento urbanistico
adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale
per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione
del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente
due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso
favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie animali è
eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali
previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario
che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Ai cimiteri destinati al seppellimento
di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale
statale prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo
sostituito dall’articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile,
e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni,
tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi
tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more
dell’emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti
in materia.
|