Su segnalazione di Eugenio Zimmatore la Segreteria Nazionale
Feniof è stata interessata su alcuni adempimenti
disposti dal Comune di Palermo sui criteri di confezionamento
delle salme destinate alla cremazione. Era infatti prevista,
nel modulo Richiesta di cremazione, una sorta
di autocertificazione con la quale il soggetto richiedente
dichiarava che il feretro rispondeva a determinate prescrizioni:
che la cassa non contenesse prodotti quali cloro, fluoro
(PVC e TEFLON), metalli pesanti, prodotti ignifughi, resine
metalliche;
che la cassa fosse di legno grezzo e verniciata con prodotti
ad acqua senza impregnanti, e non contenesse rivestimento
di zinco, mercurio, prodotti plastici e/o sintetici con
resine. Qualora si si fosse reso necessario lutilizzo
del cassone di zinco (ad esempio per i trasporti oltre i
100km), questo avrebbe dovuto essere necessariamente esterno;
che la cassa non contenesse chiodi o parti metalliche, che
maniglie e decorazioni fossero in legno, imbottiture e indumenti
in tessuto di tipo naturale, (lino, ovatta, cotone) e quindi
facilmente degradabili in quanto materie prime;
che la salma non portasse con se strumenti di rilevamento
sanitario (peace maker o altro) e che fossero state eliminate
le scarpe.
Il
modulo prevedeva inoltre che, qualora fosse accertato il
mancato rispetto delle sopra indicate prescrizioni, il Servizio
Gestione Impianti Cimiteriali avrebbe sospeso lautorizzazione
alla cremazione (incamerando comunque le tariffe ed i diritti
riscossi senza obbligo di restituzione) e in che il feretro
sarebbe stato avviato ad altra tipologia di tumulazione
(!) a scelta dellavente titolo.
Feniof
è dunque intervenuta in quanto alcune richieste,
seppur comprensibili, si ponevano in netto contrasto con
le vigenti disposizoni nazionalei (DPR 285/90 e Circolare
n.24/93).
Nello
specifico, sulla disposizione che prevedeva, per i cadaveri
destinati a cremazione, il divieto di utilizzo del cassone
interno di zinco, obbligando le imprese funebri a racchiudere
le casse di legno allinterno di cassoni di zinco esterni,
abbiamo ritenuto utile ad una immediata revoca della disposizione
sottolineare i passaggi più rilevanti delle normative:
I
materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori
atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza
meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità
del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo
quando richiesta). E' opportuno che per i cofani destinati
all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli
spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente
degradabili. Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi
dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili
nelle parti decorative delle casse, nonché per le
imbottiture interne
Per
il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti
dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune
a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa,
l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio
La
cassa di legno può essere indifferentemente interna
o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici
é invalso l'uso di disporla all'esterno. Sono pertanto,
illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino,
nei casi in cui é prescritta la doppia cassa, un
divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica
interna a quella di legno. Per il trasporto oltre 100 km.
di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione
é consentito il ricorso a particolari cofani esterni
a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata
resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili
previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione
di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90. Tale sistema é
preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone
morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione.
Abbiamo
ritenuto iniquo lobbligo di dotare i cofani di cassoni
di zinco esterno in luogo di quello interno, ed abbiamo
invitato il Comune di Palermo a dismettere taler richiesta.
Abbiamo poi segnalato che lobbligo di utilizzare casse
di legno prive di chiodi o di parti metalliche risulta incomprensibile
con quanto disposto dal DPR 285/90, Articolo 30, comma 10:
Il
coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali
mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo
deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti
di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
Sulla
disposizione che voleva lutilizzo di casse particolari
di legno grezzo e verniciate con prodotti ad acqua senza
impregnanti, senza zinco interno, prodotti plastici e/o
sintetici con resine, abbiamo segnalato che, pur comprendendo
le intenzioni allba base di tali richieste, ciò rappresentava
una eccessiva specifica rispetto a quanto disposto:
E'
opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla
cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti
(20mm) ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.
Se
il DPR 285/90 non obbliga ma suggerisce (laddove
si dice è opportuno che) lutilizzo
di casse rispondenti a certi requisiti, in assenza di una
legge regionale che possa disporre obblighi in tal senso,
era altresì opportuno lasciare le famiglie libere
di scegliere casse e complementi accessori in base alle
proprie volontà e nel rispetto del defunto, nonché
del concetto stesso dellOnoranza Funebre.
Abbiamo rammentato che, allo stato attuale, esistono in
commercio una moltitudine di imbottiture ed accessori che,
pur risultando di materiale plastico e/o sintetico, risultano
ecocompatibili e degradabili come i citati materiali di
tipo naturale. La disposizione risultava quindi limitativa
della libertà di scelta dei dolenti, nonché
veicolo di esclusione di tanti prodotti attualmente commercializzati
dal comparto produttivo italiano cui, in tal modo, sarebbero
state ingiustamente precluse lecite opportunità commerciali.
A
seguito di tali argomentazioni il Comune di Palermo si è
dimostrando estremamente collaborativo al punto che, con
lOrdine di Servizio n.12 del 30 gennaio 2007 ha comunicato
ai propri organi competenti (nonché, per conoscenza,
alle imprese funebri locali) che nellattesa
di individuare modalità più opportune per
la pratica del confezionamento dei cofani destinati allinumazione
o alla cremazione (in aderenza alle disposizioni di cui
al DPR 285/90 in materia cimiteriale ed alla Circolare del
Ministero dellInterno n.24/93) si dispone che le istanze
aventi per oggetto le richieste di inumazione o di cremazione
possono essere autorizzate anche nel caso in cui venga dichiarato
che allinterno della cassa sia stato posizionato un
materassino assorbitutto ad uso specifico per salme, previsto
dallautorizzazione n.PD 91n030092, manufatto previsto
pertanto dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.
In
attesa di poter prendere visione delle ulteriori disposizioni
che il Comune di Palermo vorrà dare in merito a quanto
da noi segnalato (se il buon giorno si vede dal mattino
),
riteniamo evidente come la nostra azione sia stata determinante
per dimettere delle richieste inique e veicolo di inutile
complicazione per gli operatori e le famiglie.
Sullultima
disposizione del modulo di Richiesta di cremazione
che prevede il divieto di utilizzo delle scarpe, riteniamo
che ciò sia un provvedimento che entra in contrasto
con le nostre tradizioni ed offensivo nei confronti del
defunto. Se il problema deriva dallutilizzo di scarpe
di gomma, riteniamo che ciò sia ovviabile disponendo
lutilizzo di calzature di materiali diversi senza
giungere a disposizioni offensive dei dolenti e del defunto.
Infine sullavviamento del feretro ad altre tipologie
di tumulazione qualora non corrispondente ai previsti dettami
di confezionamento, esso si pone in contrasto con quanto
disposto dal DPR 285/90, Articolo 79, riguardo alle espresse
volontà testamentarie del defunto e/o dagli aventi
diritto, nonché alle autorizzazioni fornite dal Sindaco
a riguardo. La disposizione, inoltre, cita lavviamento
del feretro ad altre tipologie di tumulazione che presuppongono
una spesa diversa per i dolenti (quali, ad esempio, lacquisto
del loculo).