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INTERVENTO FENIOF SU PALERMO : PRIMI RISULTATI


Su segnalazione di Eugenio Zimmatore la Segreteria Nazionale Feniof è stata interessata su alcuni adempimenti disposti dal Comune di Palermo sui criteri di confezionamento delle salme destinate alla cremazione. Era infatti prevista, nel modulo “Richiesta di cremazione”, una sorta di autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiarava che il feretro rispondeva a determinate prescrizioni:

— che la cassa non contenesse prodotti quali cloro, fluoro (PVC e TEFLON), metalli pesanti, prodotti ignifughi, resine metalliche;

— che la cassa fosse di legno grezzo e verniciata con prodotti ad acqua senza impregnanti, e non contenesse rivestimento di zinco, mercurio, prodotti plastici e/o sintetici con resine. Qualora si si fosse reso necessario l’utilizzo del cassone di zinco (ad esempio per i trasporti oltre i 100km), questo avrebbe dovuto essere necessariamente esterno;

— che la cassa non contenesse chiodi o parti metalliche, che maniglie e decorazioni fossero in legno, imbottiture e indumenti in tessuto di tipo naturale, (lino, ovatta, cotone) e quindi facilmente degradabili in quanto materie prime;

— che la salma non portasse con se strumenti di rilevamento sanitario (peace maker o altro) e che fossero state eliminate le scarpe.

Il modulo prevedeva inoltre che, qualora fosse accertato il mancato rispetto delle sopra indicate prescrizioni, il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali avrebbe sospeso l’autorizzazione alla cremazione (incamerando comunque le tariffe ed i diritti riscossi senza obbligo di restituzione) e in che il feretro sarebbe stato avviato ad altra tipologia di tumulazione (!) a scelta dell’avente titolo.

Feniof è dunque intervenuta in quanto alcune richieste, seppur comprensibili, si ponevano in netto contrasto con le vigenti disposizoni nazionalei (DPR 285/90 e Circolare n.24/93).

Nello specifico, sulla disposizione che prevedeva, per i cadaveri destinati a cremazione, il divieto di utilizzo del cassone interno di zinco, obbligando le imprese funebri a racchiudere le casse di legno all’interno di cassoni di zinco esterni, abbiamo ritenuto utile ad una immediata revoca della disposizione sottolineare i passaggi più rilevanti delle normative:

I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili. Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne…

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio…

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici é invalso l'uso di disporla all'esterno. Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui é prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno. Per il trasporto oltre 100 km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione é consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90. Tale sistema é preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione.

Abbiamo ritenuto iniquo l’obbligo di dotare i cofani di cassoni di zinco esterno in luogo di quello interno, ed abbiamo invitato il Comune di Palermo a dismettere taler richiesta. Abbiamo poi segnalato che l’obbligo di utilizzare casse di legno prive di chiodi o di parti metalliche risulta incomprensibile con quanto disposto dal DPR 285/90, Articolo 30, comma 10:

“Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.”

Sulla disposizione che voleva l’utilizzo di casse particolari di legno grezzo e verniciate con prodotti ad acqua senza impregnanti, senza zinco interno, prodotti plastici e/o sintetici con resine, abbiamo segnalato che, pur comprendendo le intenzioni allba base di tali richieste, ciò rappresentava una eccessiva specifica rispetto a quanto disposto:

“E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti (20mm) ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.”

Se il DPR 285/90 non obbliga ma “suggerisce” (laddove si dice “è opportuno che”) l’utilizzo di casse rispondenti a certi requisiti, in assenza di una legge regionale che possa disporre obblighi in tal senso, era altresì opportuno lasciare le famiglie libere di scegliere casse e complementi accessori in base alle proprie volontà e nel rispetto del defunto, nonché del concetto stesso dell’”Onoranza Funebre”. Abbiamo rammentato che, allo stato attuale, esistono in commercio una moltitudine di imbottiture ed accessori che, pur risultando di materiale plastico e/o sintetico, risultano ecocompatibili e degradabili come i citati materiali di tipo naturale. La disposizione risultava quindi limitativa della libertà di scelta dei dolenti, nonché veicolo di esclusione di tanti prodotti attualmente commercializzati dal comparto produttivo italiano cui, in tal modo, sarebbero state ingiustamente precluse lecite opportunità commerciali.

A seguito di tali argomentazioni il Comune di Palermo si è dimostrando estremamente collaborativo al punto che, con l’Ordine di Servizio n.12 del 30 gennaio 2007 ha comunicato ai propri organi competenti (nonché, per conoscenza, alle imprese funebri locali) che “nell’attesa di individuare modalità più opportune per la pratica del confezionamento dei cofani destinati all’inumazione o alla cremazione (in aderenza alle disposizioni di cui al DPR 285/90 in materia cimiteriale ed alla Circolare del Ministero dell’Interno n.24/93) si dispone che le istanze aventi per oggetto le richieste di inumazione o di cremazione possono essere autorizzate anche nel caso in cui venga dichiarato che all’interno della cassa sia stato posizionato un materassino assorbitutto ad uso specifico per salme, previsto dall’autorizzazione n.PD 91n030092, manufatto previsto pertanto dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente”.

In attesa di poter prendere visione delle ulteriori disposizioni che il Comune di Palermo vorrà dare in merito a quanto da noi segnalato (se il buon giorno si vede dal mattino…), riteniamo evidente come la nostra azione sia stata determinante per dimettere delle richieste inique e veicolo di inutile complicazione per gli operatori e le famiglie.

Sull’ultima disposizione del modulo di “Richiesta di cremazione” che prevede il divieto di utilizzo delle scarpe, riteniamo che ciò sia un provvedimento che entra in contrasto con le nostre tradizioni ed offensivo nei confronti del defunto. Se il problema deriva dall’utilizzo di scarpe di gomma, riteniamo che ciò sia ovviabile disponendo l’utilizzo di calzature di materiali diversi senza giungere a disposizioni offensive dei dolenti e del defunto. Infine sull’avviamento del feretro ad altre tipologie di tumulazione qualora non corrispondente ai previsti dettami di confezionamento, esso si pone in contrasto con quanto disposto dal DPR 285/90, Articolo 79, riguardo alle espresse volontà testamentarie del defunto e/o dagli aventi diritto, nonché alle autorizzazioni fornite dal Sindaco a riguardo. La disposizione, inoltre, cita l’avviamento del feretro ad altre tipologie di tumulazione che presuppongono una spesa diversa per i dolenti (quali, ad esempio, l’acquisto del loculo).