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RIPARLIAMO DEGLI APPALTI A IMPRESE FUNEBRI DI OBITORI E CAMERE MORTUARIE

FORSE PUO' SERVIRE


I recenti episodi di cronaca all’Ospedale Molinette di Torino hanno riaperto una annosa questione su comportamenti scorretti che, talvolta, avvengono all’interno di strutture sanitarie e, più specificatamente, di camere mortuarie e obitori ad opera di imprese funebri senza scrupoli e di personale sanitario consenziente.

La posizione di Feniof è nota a tutti. Da sempre la Federazione si dichiara avversa a chi crea turbative di mercato e circuisce con sistemi discutibili ed eticamente disdicevoli i dolenti nella delicata situazione psicologica in cui si trova chi ha appena subito un lutto. In Italia circa il 75% dei decessi avviene in ambito ospedaliero: è naturale, quindi, l’interesse delle imprese funebri verso tali strutture. Ciò non giustifica però la presenza negli istituti di cura di operatori funebri che, in considerazione del momento estremamente delicato del dolente, dovrebbero applicare in modo più attento la deontologia professionale.

Uno dei passaggi più importanti del testo del ddl S3310 era quello di disporre l’impossibilità dei soggetti esercenti l’attività funebre di ottenere la gestione di camere mortuarie o obitori. Il disegno di legge nazionale non è stato approvato e, da Palermo ad Aosta, assistiamo con periodicità preoccupante a sempre nuovi tentativi da parte di aziende sanitarie di appaltare la gestione di tali strutture. Le motivazioni, volendo essere poco maliziosi, sono di norma sempre le stesse e sono dovute principalmente ai costi del personale da impiegare in tali contesti. La difficoltà delle Aziende Ospedaliere nel gestire i servizi interni di Polizia Mortuaria (camere mortuarie, spostamento salme da corsia a deposito, …) porta inevitabilmente a valutare strumenti per esternalizzarne la conduzione con concessioni a terzi.

Nulla da eccepire quando ci si rivolge a strutture o enti avulsi dall’attività funeraria; male, invece, quando vengono coinvolte ed investite le imprese funebri. In questi casi, infatti, l’operatore assume una posizione commercialmente dominante nei confronti dei concorrenti che, vedendosi sottratta gran parte del proprio lavoro, devono inevitabilmente correre ai ripari rendendo ancor più disponibili e presenti i propri addetti in ambito ospedaliero ed incrementando altri fenomeni che non vale certo la pena dettagliare.

Altro tentativo delle Aziende Ospedaliere per cercare di provvedere al miglioramento dello status quo è talvolta quello di “turnare” e di dare così ufficializzazione alla presenza delle imprese funebri nella gestione della camera mortuaria, in modo da permettere a tutti di lavorare alla luce del giorno e con il beneplacito della Direzione Sanitaria. In realtà, su tali affidamenti, esiste corposo materiale giurisprudenziale che ne sancisce l’illegittimità.

Già nel lontano 2000 Feniof relazionò sulla decisione, allora eclatante, dell’ospedale San Paolo di Milano che, dopo avere istituzionalizzato per anni la presenza delle imprese in ambito sanitario (con turni o concessioni esclusive), escluse le imprese funebri.

Alcune regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Marche) hanno ritenuto utile prevedere l’incompatibilità tra chi esercita l’attività funebre e chi gestisce cimiteri o camere mortuarie prevedendo che le attività commerciali e di agenzia d’affari svolte dalle imprese non possano avvenire al di fuori della sede amministrativa. Sono state disposte sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, il ritiro dell’autorizzazione ad operare.

Esiste, come già detto, una corposa “giurisprudenza” sulla materia. Alcuni Tar d’Italia si sono pronunciati sostenendo che :

- “La convenzione di concessione amministrativa per l’utilizzo di spazi all’interno del presidio con imprese esercenti attività di onoranze funebri non sembra potersi svincolare dalle regole generali di evidenza pubblica collegate alla selezione medesima, rivolgendosi indirettamente ad una ristretta cerchia di soggetti, senza alcun collegamento logico con la finalità pubblicistica di evitare fenomeni di "accaparramento" della clientela”;

- “Gli atti impugnati palesano gravi rischi sia per il corretto svolgimento delle regole di mercato (che resterebbe “congelato” agli attuali operatori), sia per la necessaria tutela sanitaria, in relazione al previsto trasferimento di delicati compiti relativi alle funzioni istituzionali dell’Ente ospedaliero (la cui delegabilità appare debole) a soggetti non previamente relazionati e non legati da alcuno stabile supporto all’Ente, oltre che svolgente attività commerciali apparentemente incompatibili ed in assenza di un adeguata disciplina di sorveglianza sanitaria”;

- “Vengono nella sostanza violati i principi di par condicio e di libera concorrenza e si determina una sorta di illegittima “trust del caro estinto” all’interno del nosocomio, dopo che, tra l’altro, l’Autorità Garante ha affermato che ogni forma di esclusiva in materia di onoranze funebri, anche quelle che per legge sono affidate ai Comuni, non ha più ragione di esistere, nonché contrastanti con l’articolo 22 della Legge 242/90 che ne ha abrogato il contenuto”;

- “Tutti gli incombenti che attengono alla custodia del reparto di degenza della salma, alla sua traslazione nel reparto di anatomia patologica, nonché all’accertamento definitivo del decesso e alla successiva applicazione di eventuali trattamenti conservativi sul cadavere o collocazione in celle frigorifere, sono funzioni istituzionali dell’ente pubblico ospedaliero e non servizi delegabili a terzi soggetti privati”;

- “Non è logicamente ipotizzabile che l’appalto in questione possa essere acquisito da un’impresa di pompe funebri che continua ad espletare la sua normale attività commerciale, senza che questa ottenga una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese del settore e, d’altro canto, la mancanza di un esplicito divieto di concludere affari con i parenti di persone decedute negli stabilimenti ospedalieri dell’Azienda intimata, rende qualsiasi clausola di salvaguardia del tutto irrealistica e meramente formale”;

- “Le circostanze alterano le regole della libera concorrenza, perché in sostanza l’oggetto della gara finisce per essere, non il servizio pubblico della gestione della camera mortuaria, ma l’affidamento a privati dei servizi mortuari all’interno dell’ospedale in una posizione di inevitabile privilegio grazie all’introduzione nei locali ospedalieri in quanto la sola presenza in loco finisce con agevolare la ditta di pompe funebri nell’ottenere la preferenza delle persone che, per le circostanze particolari in cui si trovano, cercano soprattutto di risolvere le necessarie incombenze del caso nel modo più facile ed immediato, rivolgendosi a chi ha avuto immediata occasione di rendersi utile e di farsi apprezzare”;

- “La turnazione delle imprese di pompe funebri “nella reperibilità di servizio all’interno delle camere ardenti dell’ospedale” è dato – obiettivo, incontrovertibile e solo attenuato dal meccanismo della turnazione – della presenza, autorizzata ed istituzionalizzata per Regolamento, di operatori di una (unica per tutta la durata del turno) impresa di pompe funebri all’interno delle Camere ardenti del presidio ospedaliero: con il provvedimento impugnato, si è, dunque, consentita (seppure con il rimedio “compensativo” della rotazione settimanale fra le imprese – non tutte, peraltro – del settore, dichiaratesi a ciò disponibili) quella situazione di “convivenza” di funzioni pubblicistiche e funzioni privatistiche che, in fattispecie analoghe, il giudice amministrativo ha costantemente censurato”;

- “Tale commistione comporta all’evidenza una posizione di favore in capo all’impresa presente all’interno della camera mortuaria, in termini di contatto con l’utenza potenziale, non solo immediato (dal punto di vista spazio-temporale), ma altresì facilitato dalla comprensibile situazione psicologica soggettiva di chi, in siffatti momenti, non è di certo incline a calcoli di tipo economico e vive con sollievo la possibilità di liberarsi, già in loco, degli adempimenti burocratici legati al decesso del congiunto”.

I testi originali sono disponibili, su richiesta, per gli associati Feniof. Abbiamo ritenuto utile riportarli in stralcio per fare adeguatamente comprendere come la materia sia stata ampiamente analizzata, discussa e chiarita. Stupisce pertanto che, oggi, vi siano ancora ospedali e strutture sanitarie che, forse per ignoranza o per superficialità, continuano a valutare con favore tali appalti o affidamenti.

Eclatante quanto accade nel Lazio, in particolare a Roma, dove alcuni obitori sono dati in gestione a imprese funebri che, di fatto, svolgono la maggior parte dei funerali connessi ai decessi avvenuti in tali strutture. Feniof sta strutturando un proprio intervento a supporto del gruppo di imprese locali, il Codiof, in una azione che interesserà diversi referenti istituzionali per fare dismettere convenzioni avverse alla libera concorrenza e lesive del diritto di libera scelta dei dolenti colpiti dall’evento luttuoso.

Altrettanto preoccupante è la richiesta dell’Asl 21 di Casale Monferrato di istituire un elenco di imprese funebri abilitate a svolgere servizio presso le camere mortuarie dei presidi ospedalieri di Casale Monferrato e di Valenza mediante turnazione. Ciò che preoccupa maggiormente è che tale servizio in turnazione viene regolato da un regolamento interno che di fatto, almeno sulla carta, sembrerebbe a tutela dei dolenti. Ma un passaggio dell’articolato prevede l’esclusione dall’elenco, per due anni, delle imprese funebri che accedono al sistema della turnazione “se le stesse si dovessero rendere responsabili di tentato illecito accaparramento di un servizio di onoranze funebri durante il turno non di loro pertinenza” (!). Di fatto, l’ospedale è consenziente sul fatto che l’impresa che in quel momento gestisce la camera mortuaria eserciti attività commerciale e si aggiudichi il servizio? Il dubbio sorge spontaneo! Feniof è intervenuta per sollecitare la dismissione del bando di appalto in turnazione perché contrario a quanto sopra descritto.

Ma il caso di Casale Monferrato, curioso anche per la vicinanza geografica con l’Ospedale Molinette, non è purtroppo il solo registrato in questi giorni. Siamo riusciti ad intervenire in tempo in molte occasioni nelle quali, forse perché mal consigliate, le direzioni sanitarie di strutture site in importanti capoluoghi di provincia stavano avviando accordi con imprese funebri per appaltare gestioni e servizi che, come abbiamo dimostrato, sono assolutamente illegittimi. Ne riparleremo!