I recenti episodi di cronaca allOspedale Molinette
di Torino hanno riaperto una annosa questione su comportamenti
scorretti che, talvolta, avvengono allinterno di strutture
sanitarie e, più specificatamente, di camere mortuarie
e obitori ad opera di imprese funebri senza scrupoli e di
personale sanitario consenziente.
La
posizione di Feniof è nota a tutti. Da sempre la
Federazione si dichiara avversa a chi crea turbative di
mercato e circuisce con sistemi discutibili ed eticamente
disdicevoli i dolenti nella delicata situazione psicologica
in cui si trova chi ha appena subito un lutto. In Italia
circa il 75% dei decessi avviene in ambito ospedaliero:
è naturale, quindi, linteresse delle imprese
funebri verso tali strutture. Ciò non giustifica
però la presenza negli istituti di cura di operatori
funebri che, in considerazione del momento estremamente
delicato del dolente, dovrebbero applicare in modo più
attento la deontologia professionale.
Uno
dei passaggi più importanti del testo del ddl S3310
era quello di disporre limpossibilità dei soggetti
esercenti lattività funebre di ottenere la
gestione di camere mortuarie o obitori. Il disegno di legge
nazionale non è stato approvato e, da Palermo ad
Aosta, assistiamo con periodicità preoccupante a
sempre nuovi tentativi da parte di aziende sanitarie di
appaltare la gestione di tali strutture. Le motivazioni,
volendo essere poco maliziosi, sono di norma sempre le stesse
e sono dovute principalmente ai costi del personale da impiegare
in tali contesti. La difficoltà delle Aziende Ospedaliere
nel gestire i servizi interni di Polizia Mortuaria (camere
mortuarie, spostamento salme da corsia a deposito,
)
porta inevitabilmente a valutare strumenti per esternalizzarne
la conduzione con concessioni a terzi.
Nulla
da eccepire quando ci si rivolge a strutture o enti avulsi
dallattività funeraria; male, invece, quando
vengono coinvolte ed investite le imprese funebri. In questi
casi, infatti, loperatore assume una posizione commercialmente
dominante nei confronti dei concorrenti che, vedendosi sottratta
gran parte del proprio lavoro, devono inevitabilmente correre
ai ripari rendendo ancor più disponibili e presenti
i propri addetti in ambito ospedaliero ed incrementando
altri fenomeni che non vale certo la pena dettagliare.
Altro
tentativo delle Aziende Ospedaliere per cercare di provvedere
al miglioramento dello status quo è talvolta quello
di turnare e di dare così ufficializzazione
alla presenza delle imprese funebri nella gestione della
camera mortuaria, in modo da permettere a tutti di lavorare
alla luce del giorno e con il beneplacito della Direzione
Sanitaria. In realtà, su tali affidamenti, esiste
corposo materiale giurisprudenziale che ne sancisce lillegittimità.
Già
nel lontano 2000 Feniof relazionò sulla decisione,
allora eclatante, dellospedale San Paolo di Milano
che, dopo avere istituzionalizzato per anni la presenza
delle imprese in ambito sanitario (con turni o concessioni
esclusive), escluse le imprese funebri.
Alcune
regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Marche) hanno
ritenuto utile prevedere lincompatibilità tra
chi esercita lattività funebre e chi gestisce
cimiteri o camere mortuarie prevedendo che le attività
commerciali e di agenzia daffari svolte dalle imprese
non possano avvenire al di fuori della sede amministrativa.
Sono state disposte sanzioni pecuniarie e, nei casi più
gravi, il ritiro dellautorizzazione ad operare.
Esiste,
come già detto, una corposa giurisprudenza
sulla materia. Alcuni Tar dItalia si sono pronunciati
sostenendo che :
-
La convenzione di concessione amministrativa per lutilizzo
di spazi allinterno del presidio con imprese esercenti
attività di onoranze funebri non sembra potersi svincolare
dalle regole generali di evidenza pubblica collegate alla
selezione medesima, rivolgendosi indirettamente ad una ristretta
cerchia di soggetti, senza alcun collegamento logico con
la finalità pubblicistica di evitare fenomeni di
"accaparramento" della clientela;
-
Gli atti impugnati palesano gravi rischi sia per il
corretto svolgimento delle regole di mercato (che resterebbe
congelato agli attuali operatori), sia per la
necessaria tutela sanitaria, in relazione al previsto trasferimento
di delicati compiti relativi alle funzioni istituzionali
dellEnte ospedaliero (la cui delegabilità appare
debole) a soggetti non previamente relazionati e non legati
da alcuno stabile supporto allEnte, oltre che svolgente
attività commerciali apparentemente incompatibili
ed in assenza di un adeguata disciplina di sorveglianza
sanitaria;
-
Vengono nella sostanza violati i principi di par condicio
e di libera concorrenza e si determina una sorta di illegittima
trust del caro estinto allinterno del
nosocomio, dopo che, tra laltro, lAutorità
Garante ha affermato che ogni forma di esclusiva in materia
di onoranze funebri, anche quelle che per legge sono affidate
ai Comuni, non ha più ragione di esistere, nonché
contrastanti con larticolo 22 della Legge 242/90 che
ne ha abrogato il contenuto;
-
Tutti gli incombenti che attengono alla custodia del
reparto di degenza della salma, alla sua traslazione nel
reparto di anatomia patologica, nonché allaccertamento
definitivo del decesso e alla successiva applicazione di
eventuali trattamenti conservativi sul cadavere o collocazione
in celle frigorifere, sono funzioni istituzionali dellente
pubblico ospedaliero e non servizi delegabili a terzi soggetti
privati;
-
Non è logicamente ipotizzabile che lappalto
in questione possa essere acquisito da unimpresa di
pompe funebri che continua ad espletare la sua normale attività
commerciale, senza che questa ottenga una posizione privilegiata
rispetto alle altre imprese del settore e, daltro
canto, la mancanza di un esplicito divieto di concludere
affari con i parenti di persone decedute negli stabilimenti
ospedalieri dellAzienda intimata, rende qualsiasi
clausola di salvaguardia del tutto irrealistica e meramente
formale;
-
Le circostanze alterano le regole della libera concorrenza,
perché in sostanza loggetto della gara finisce
per essere, non il servizio pubblico della gestione della
camera mortuaria, ma laffidamento a privati dei servizi
mortuari allinterno dellospedale in una posizione
di inevitabile privilegio grazie allintroduzione nei
locali ospedalieri in quanto la sola presenza in loco finisce
con agevolare la ditta di pompe funebri nellottenere
la preferenza delle persone che, per le circostanze particolari
in cui si trovano, cercano soprattutto di risolvere le necessarie
incombenze del caso nel modo più facile ed immediato,
rivolgendosi a chi ha avuto immediata occasione di rendersi
utile e di farsi apprezzare;
-
La turnazione delle imprese di pompe funebri nella
reperibilità di servizio allinterno delle camere
ardenti dellospedale è dato obiettivo,
incontrovertibile e solo attenuato dal meccanismo della
turnazione della presenza, autorizzata ed istituzionalizzata
per Regolamento, di operatori di una (unica per tutta la
durata del turno) impresa di pompe funebri allinterno
delle Camere ardenti del presidio ospedaliero: con il provvedimento
impugnato, si è, dunque, consentita (seppure con
il rimedio compensativo della rotazione settimanale
fra le imprese non tutte, peraltro del settore,
dichiaratesi a ciò disponibili) quella situazione
di convivenza di funzioni pubblicistiche e funzioni
privatistiche che, in fattispecie analoghe, il giudice amministrativo
ha costantemente censurato;
-
Tale commistione comporta allevidenza una posizione
di favore in capo allimpresa presente allinterno
della camera mortuaria, in termini di contatto con lutenza
potenziale, non solo immediato (dal punto di vista spazio-temporale),
ma altresì facilitato dalla comprensibile situazione
psicologica soggettiva di chi, in siffatti momenti, non
è di certo incline a calcoli di tipo economico e
vive con sollievo la possibilità di liberarsi, già
in loco, degli adempimenti burocratici legati al decesso
del congiunto.
I
testi originali sono disponibili, su richiesta, per gli
associati Feniof. Abbiamo ritenuto utile riportarli in stralcio
per fare adeguatamente comprendere come la materia sia stata
ampiamente analizzata, discussa e chiarita. Stupisce pertanto
che, oggi, vi siano ancora ospedali e strutture sanitarie
che, forse per ignoranza o per superficialità, continuano
a valutare con favore tali appalti o affidamenti.
Eclatante
quanto accade nel Lazio, in particolare a Roma, dove alcuni
obitori sono dati in gestione a imprese funebri che, di
fatto, svolgono la maggior parte dei funerali connessi ai
decessi avvenuti in tali strutture. Feniof sta strutturando
un proprio intervento a supporto del gruppo di imprese locali,
il Codiof, in una azione che interesserà diversi
referenti istituzionali per fare dismettere convenzioni
avverse alla libera concorrenza e lesive del diritto di
libera scelta dei dolenti colpiti dallevento luttuoso.
Altrettanto
preoccupante è la richiesta dellAsl 21 di Casale
Monferrato di istituire un elenco di imprese funebri abilitate
a svolgere servizio presso le camere mortuarie dei presidi
ospedalieri di Casale Monferrato e di Valenza mediante turnazione.
Ciò che preoccupa maggiormente è che tale
servizio in turnazione viene regolato da un regolamento
interno che di fatto, almeno sulla carta, sembrerebbe a
tutela dei dolenti. Ma un passaggio dellarticolato
prevede lesclusione dallelenco, per due anni,
delle imprese funebri che accedono al sistema della turnazione
se le stesse si dovessero rendere responsabili di
tentato illecito accaparramento di un servizio di onoranze
funebri durante il turno non di loro pertinenza (!).
Di fatto, lospedale è consenziente sul fatto
che limpresa che in quel momento gestisce la camera
mortuaria eserciti attività commerciale e si aggiudichi
il servizio? Il dubbio sorge spontaneo! Feniof è
intervenuta per sollecitare la dismissione del bando di
appalto in turnazione perché contrario a quanto sopra
descritto.
Ma
il caso di Casale Monferrato, curioso anche per la vicinanza
geografica con lOspedale Molinette, non è purtroppo
il solo registrato in questi giorni. Siamo riusciti ad intervenire
in tempo in molte occasioni nelle quali, forse perché
mal consigliate, le direzioni sanitarie di strutture site
in importanti capoluoghi di provincia stavano avviando accordi
con imprese funebri per appaltare gestioni e servizi che,
come abbiamo dimostrato, sono assolutamente illegittimi.
Ne riparleremo!