Comunichiamo
che il 20 gennaio 2005 è stata approvata, da parte della V°Commissione
del Consiglio Regionale per la Sanità e i Servizi funebri e cimiteriali
della Regione Marche, la proposta di legge n.256/04 “Norme in materia
di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”.
Tale proposta
di legge, presentata dai Consiglieri regionali Cesare Procaccino
e Gabriele Martoni (Pdci), è stata approvata consultando i rappresentanti
delle associazioni di categoria tra le quali era presente anche
FENIOF. Nell’incontro formale tenutosi nella mattinata del 20 gennaio
2005 presso la sede del Consiglio Regionale Marche sono intervenuti
per FENIOF sia il Segretario Bosi che il Consigliere Gerardini (v.foto),
illustrando alla Commissione competente le proposte e suggerimenti
avanzati dalla federazione ed argomentato i propri pareri in merito.
Il
testo della deliberazione legislativa di cui sopra è stato poi approvato
dal Consiglio Regionale delle Marche nella seduta del 26 gennaio
2005, N.219. Rileviamo
che tale deliberazione non ha subito profondi cambiamenti rispetto
al testo discusso in Commissione.
Come FENIOF
abbiamo però con piacere riscontrato che alcune nostre proposte
avanzate alla Commissione competente il 21 gennaio 2005, sono state
doverosamente prese in considerazione ed inserite nell’articolato
di legge.
Tale testo
anticipa l’emanazione del Regolamento regionale che dovrà essere
approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
E’ in quest’ultimo
che saranno inseriti importanti dettami relativi a requisiti e modalità
per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre, per
la gestione delle case del commiato, nonché i requisiti professionali
degli addetti all’attività funebre.
Ritenendo
utile per il nostro comparto fornirne visione, pubblichiamo interamente
il testo della deliberazione della Regione Marche:
REGIONE
MARCHE – CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE
LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2005, N. 219
NORME
IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI
FUNEBRI
E CIMITERIALI
Art.
1
(Finalità
e oggetto)
1. La presento legge disciplina le attività e i servizi correlati al
decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse
convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità
di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche
tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di
vigilanza sanitaria a principi di efficacia o di efficienza.
Art.
2
(Funerali
civili)
1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali
civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e
lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà
del defunto o dei suoi familiari.
Art.
3
Osservazione
e trattamenti sul cadavere)
1.
Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano
in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute.
possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici
o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:
a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;
b)
l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro
provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.
2.
A richiesta dei congiunti, lo salme possono essere riposte,
per il periodo dl osservazione, presso strutture denominate sale
del commiato.
3. Le sale dei commiato devono essere in possesso delle caratteristiche
igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria. ed autorizzate
ai sensi della L.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia
dl autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio. accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitario e
socio-sanitarie pubbliche o private).
4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazionle
e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla
normativa nazionale e regionale.
Art.
4
(Rilascio di
cadaveri a scopo dl studio)
1. Nel caso in cui le persona deceduta abbia disposto l’utilizzo
del proprio cadavere per fìnalità di studio, ricerca ed insegnamento,
i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui
è avvenuto il decesso che rilascia l’autorizzazione al trasporto,
previo assenso e a spese a dell’istituto ricevente.
Art.
5
(Trasporto
di salme, di cadaveri e di resti martali)
1.
Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione
o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma
può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il
servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private
accreditate o presso le apposite
strutture adibite al commiato di cui all’articolo 3, comma 2, siti
anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente
comunicato al Comune In cui è avvenuto il decesso.
2.
Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico
dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto
in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma
può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso
il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3.
La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido
per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente
nell’ambito del territorio della regione Marche.
4.
Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile
non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni
di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Il trasporto dove avvenire in tempi brevi.
5.
Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri,
resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi
sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
6.
I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l’estero
sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità
alle norme nazionali ed internazionali.
7.
L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato
di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro,
in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia
stato confezionato secondo quanto previsto dalle normativa vigente;
per i trasporti all’estero tale verifica viene effettuata dalla
competente zona territoriale dell’ASUR, che può disporre l’adozione
di particolari misure igienico-sanitarie.
8.
Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio
regionale non è obbligatoria l’effettuazione dell’iniezione conservativa
di cui all’articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione
del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba
essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo
30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto
con l’utilizzo di un involucro dl materiale biodegradabile da porre
all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità
del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento
della pratica funeraria prescelta dal defunto.
9.
La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta ai
comune, la verifica deil’idoneità degli automezzi e delle rimesse
dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell’ASUR.
Art.
6
(Cremazione)
1.
L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto
dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione dalle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo
3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001,ed eseguita dai familiari
o dall’esecutore testamentario.
3. La Zona territoriale dell’ASUR competente per territorio autorizza,
in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato
al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4.
Nel caso in cui defunto non abbia manifestato la volontà
di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposto in un’urna
sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento
ai familiari.
5.
La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione
di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano
la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento.
conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il
comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di eccompagnamento
obbligatorio nelle fasi dl trasporto delle ceneri.
Art.
7
(Attività funebre)
1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende
ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato
del familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale.
c) trasporto di cadavere. Inteso
come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo
di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2.
L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società
o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma
3.
3.
Per poter svolgere l’attività funebre è necessaria l’autonizzazione
del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società
o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti
con il regolamento regionale di cui all’articolo 11.
4.
li conferimento dell’incarico per il disbrigo dalle pratiche
amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri o ogni altra
attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata
o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro
luogo, purché non all’interno di strutture sanitarie di ricovero
e cura pubbliche e private e locali di osservazione.
5.
L’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non
può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza
durante ili periodo di osservazione in strutture sanitarie o l’accertamento
di morte.
6.
Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in
possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale
di cui all’articolo 11.
7.
Il comune informa la cittadinanza sull’attività funebre,
con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento
e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio
territorio.
8.
La Regione, d’intese con le associazioni rappresentative
dei comuni e di categoria, promuove l’adozione del codice deontologico
delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che
svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e
della concorrenza.
Art.
8
(Sospensione
e revoca dell’autorizzazione all’attività funebre)
1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento
di autorizzazione all’attività funebre o delle norme regolamentari
di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida
il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare
eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni
addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di
cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle
regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell’attività fino
a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
La riapertura è appositamente autorizzata.
3.
In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto
ai comma 1, il Comune può disporre la revoca dell’autorizzazione
stessa.
Art.
9
(Cimiteri)
1.
Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio
del comune, quale ne fosse la residenza;
b) ai c~dsverl di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata
esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia
avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti
in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle
lettere a), b), c) e d)
2.
Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell’ambito della
pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali
in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei
venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici,
tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità
di favorire il ricorso alle forme dl sepoltura di minor impatto
ambientale e cioè l’inumazione e la cremazione.
3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’attività
funebre di cui all’artlcolo 7.
4.
L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione.
L’area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita
considerando:
a) la necessità di dotazione dliparcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni
di cui al comma 2;
c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno
del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto.
5. La Regione, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), definisce con il regolamento di cui all’articolo 11:
a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri,
nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione
di quelli esietenti;
b) le caratteristiche del campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture
private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione,
tenendo conto della diverse convinzioni culturali e religiose del
defunto;
c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione dl sepolture
private luori dai cimiteri.
6.
Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti
morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture
private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari
previsti della normativa vigente.
7.
Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell’area cimiteriale
di cui al comma 2:
a) la costruzione dl cappelle private, purché contornate da un’area di
rispetto;
b) la tumulazione in luoghi diversi daI cimitero, previo parere e secondo
le indicazioni tecniche delll’ASUR o dell’ARPAM, quando ricorrano
giustlficati motivi di speciali onoranze.
8. I comuni definiscono, previo parere dell’ASUR e dell’ARPAM secondo
le rispettive competenze:
a)
l’assetto interno di
ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi dl inumazione o le procedure di trattamento
del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione:
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) l’ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi -4 e7, lettera a).
9.
La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di
quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante
da parte della competente zona territoriale dell’ASUR e dell’ARPAM
secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è
autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale
dell’ASUR.
Art.
10
(Seppellimento
degli animali)
1.
Il Comune può autorizzare
ai di fuori dell’area cimteriale di cui all’articolo 9, cornma 2,
la realizzazione e l’uso di aree e spazi per l’inumazione o l’eventuale
cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento
regionale di cui all’articolo 11.
Art.
11
(Regolamento
regionale)
1.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, si definiscono con regolamento regionale:
a)
i requisiti e le modalità per l’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
b) l’individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi
degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
c)
le strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione
dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri
per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 5;
e)
i requisiti per la realizzazione e l’uso delle aree e spazi
per l’inumazione degli animali da affezione, nonchè per l’evantuale
cremazione degli stessi.
2.
Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi
alla persona e
comunità della Regione si definiscono:
e)
le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione
di protesi su salme destinate alla cremazione;
b)
le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.
Art.
12
(Sanzioni
amministrative)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a)
da euro 2.000,00 a euro 5.000.00 per le violazioni di cui
all’articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;
b)
da euro 1.000.00 a euro 2.000,00 per le violazioni dl cui
all’articolo 3, comma 4;
c)
da euro 500,00 a euro 1.000.00 per le violazioni di cui all’articolo
4 da parte dei congiunti o conviventi;
d)
da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni dl cui
all’articolo 5;
e)
da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’articolo
6. comma 3 da parte dei familiari o dell’esecutore testamentario;
f)
da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’artlcolo
6, comma 5 da parte del gestore dell’impianto dl cremazione;
g)
da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui
dell’articolo 7, comma 2;
h)
da euro 1.500,00
a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell’autorizzazione
di cui all’articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998 n. 33 (Disciplina generale
e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).
Art.
13
(Disposizioni
transitorie e finali)
1.
Le imprese
che esercitano l’attività funebre di cui all’articolo 7, comma 3,
operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi
ai requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 con
le modalità ed intro i termini ivi stabiliti.
2.
I soggetti
di cui all’articolo 7, comma 2, aventi sese legale fuori dal territorio
regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati
dal possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3,
fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l’esercizio
dell’attività sul territorio regionale.
3.
Per quanto
non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme
nazionali vigenti.
IL
PRESIDENTE
(Luigi
Minardi)
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