FISCALI

 


Finanziaria 2005 e affissioni

A cura della Segretaria FENIOF



In passato abbiamo spesso richiamato i dettami del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, in particolare occupandoci del ricorrente problema legato alle affissioni dei manifesti a lutto.

Comunichiamo che la recente finanziaria 2005 (L.311 del 30/12/04), pubblicata sulla G.U. n.306 del 31/12/2004 – Supplemento ordinario n.192, ha modificato tale Decreto Legislativo agli articoli 6, 20, 23 e 24.

Nello specifico, vengono precisati alcuni aspetti che, sulla scorta di quanto da noi sostenuto anche in passato, non possono che essere ritenuti positivi, se non altro perché chiariscono ulteriormente che:

-          Per i soggetti di cui all’Art 20 (tra i quali anche gli annunci mortuari) non trova applicazione l’imposta di pubblicità;

-          I Comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’Art. 20 (tra i quali alla lettera “e” vengono intesi anche gli annunci mortuari);

-          L’affissione negli spazi riservati di cui sopra (sempre per gli annunci mortuari) è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni;

-          La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per gli annunci mortuari (ad esclusione delle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi riservati dalle amministrazioni comunali per tale funzione);

-          L’affissione in proprio negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni e per tale affissione il Comune non fornisce personale.

Viene altresì definito all’Art. 23 che il responsabile dell’affissione del manifesto funebre è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione e non sussiste responsabilità solidale.

Pur recependo positivamente quanto disposto dalla Finanziaria 2005 in tema di affissioni, invitiamo i nostri associati ad informarsi bene presso il proprio comune circa eventuali specifiche previste dai regolamenti comunali locali in materia di affissioni. L’Art.20-bis (introdotto dalla Finanziaria 2005 ad integrazione del D.Lgs 507/93) prevede infatti che la richiesta per poter procedere all’affissione di manifesti mortuari negli spazi liberi definiti dal Comune, debba avvenire da parte della persona fisica che intende affiggere i manifesti, secondo le modalità previste dal decreto e dai relativi regolamenti comunali.

Riteniamo utile riportare stalcio degli articoli del Decreto Legislativo 507/93 modificati dalla Finanziaria 2005, inserendo in grassetto quanto da quest’ultima disposto:

Art. 6.
Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.
2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità

Art. 20.
Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis»

«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 23.
Sanzioni tributarie ed interessi
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
«4-bis. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale»

Art. 24.
Sanzioni amministrative
1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abu-sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».