In
passato abbiamo spesso richiamato i dettami del Decreto Legislativo
n. 507 del 15/11/1993, in particolare occupandoci del ricorrente
problema legato alle affissioni dei manifesti a lutto.
Comunichiamo
che la recente finanziaria 2005 (L.311 del 30/12/04), pubblicata
sulla G.U. n.306 del 31/12/2004 – Supplemento ordinario n.192, ha
modificato tale Decreto Legislativo agli articoli 6, 20, 23 e 24.
Nello
specifico, vengono precisati alcuni aspetti che, sulla scorta di
quanto da noi sostenuto anche in passato, non possono che essere
ritenuti positivi, se non altro perché chiariscono ulteriormente
che:
-
Per
i soggetti di cui all’Art 20 (tra i quali anche gli annunci mortuari)
non trova applicazione l’imposta di pubblicità;
-
I
Comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l’affissione
dei manifesti ai soggetti di cui all’Art. 20 (tra i quali alla lettera
“e” vengono intesi anche gli annunci mortuari);
-
L’affissione negli spazi riservati
di cui sopra (sempre per gli annunci mortuari) è esente dal diritto
sulle pubbliche affissioni;
-
La
tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla
metà per gli annunci mortuari (ad esclusione delle persone fisiche
che non intendono affiggere manifesti negli spazi riservati dalle
amministrazioni comunali per tale funzione);
-
L’affissione
in proprio negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche
affissioni e per tale affissione il Comune non fornisce personale.
Viene
altresì definito all’Art. 23 che il responsabile dell’affissione
del manifesto funebre è esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nell’atto di affissione e non sussiste responsabilità
solidale.
Pur
recependo positivamente quanto disposto dalla Finanziaria 2005 in
tema di affissioni, invitiamo i nostri associati ad informarsi bene
presso il proprio comune circa eventuali specifiche previste dai
regolamenti comunali locali in materia di affissioni. L’Art.20-bis
(introdotto dalla Finanziaria 2005 ad integrazione del D.Lgs 507/93)
prevede infatti che la richiesta per poter procedere all’affissione
di manifesti mortuari negli spazi liberi definiti dal Comune, debba
avvenire da parte della persona fisica che intende affiggere i manifesti,
secondo le modalità previste dal decreto e dai relativi regolamenti
comunali.
Riteniamo
utile riportare stalcio degli articoli del Decreto Legislativo 507/93
modificati dalla Finanziaria 2005, inserendo in grassetto quanto
da quest’ultima disposto:
Art.
6.
Soggetto
passivo
1.
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento
in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce
o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.
2-bis.
Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta
sulla pubblicità
Art.
20.
Riduzioni
del diritto
1.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta
alla meta':
a)
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti
pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e'
prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b)
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
ente che non abbia scopo di lucro;
c)
per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
d)
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e)
per gli annunci mortuari.
«1-bis.
Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono
affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis»
«Art.
20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1.
I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per
l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La
richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere
manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire
secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione.
L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche
affissioni.
Art.
23.
Sanzioni
tributarie ed interessi
1.
Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione
di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o
del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta
o del diritto evasi.
2.
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate
di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di
cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta
o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
3.
Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un
quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito
non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto
sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano
interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre
compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti
esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente
per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla
data dell'eseguito pagamento.
«4-bis.
Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo
20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità
solidale»
Art.
24.
Sanzioni
amministrative
1.
Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'.
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto
previsto nei successivi commi.
2.
Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei
provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica
la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione
agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il
comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari
abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede
d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute.
3.
Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente
dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita'
abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero
la rimozione delle affissioni abu-sive, con successiva notifica
di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.
4.
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese
di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare
delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati
possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo
versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5.
I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e
dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento
del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
«5-ter.
Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo
20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale».
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