| In 
              passato abbiamo spesso richiamato i dettami del Decreto Legislativo 
              n. 507 del 15/11/1993, in particolare occupandoci del ricorrente 
              problema legato alle affissioni dei manifesti a lutto. Comunichiamo 
              che la recente finanziaria 2005 (L.311 del 30/12/04), pubblicata 
              sulla G.U. n.306 del 31/12/2004 – Supplemento ordinario n.192, ha 
              modificato tale Decreto Legislativo agli articoli 6, 20, 23 e 24. Nello 
              specifico, vengono precisati alcuni aspetti che, sulla scorta di 
              quanto da noi sostenuto anche in passato, non possono che essere 
              ritenuti positivi, se non altro perché chiariscono ulteriormente 
              che:  
              
              -          
               
              
              Per 
              i soggetti di cui all’Art 20 (tra i quali anche gli annunci mortuari) 
              non trova applicazione l’imposta di pubblicità;  
              
              -          
               
              
              I 
              Comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l’affissione 
              dei manifesti ai soggetti di cui all’Art. 20 (tra i quali alla lettera 
              “e” vengono intesi anche gli annunci mortuari);  
              
              -          
               
              
              L’affissione negli spazi riservati 
              di cui sopra (sempre per gli annunci mortuari) è esente dal diritto 
              sulle pubbliche affissioni;  
              
              -          
               
              
              La 
              tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla 
              metà per gli annunci mortuari (ad esclusione delle persone fisiche 
              che non intendono affiggere manifesti negli spazi riservati dalle 
              amministrazioni comunali per tale funzione);  
              
              -          
               
              
              L’affissione 
              in proprio negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche 
              affissioni e per tale affissione il Comune non fornisce personale.
 
 Viene 
              altresì definito all’Art. 23 che il responsabile dell’affissione 
              del manifesto funebre è esclusivamente colui che materialmente è 
              colto in flagranza nell’atto di affissione e non sussiste responsabilità 
              solidale. Pur 
              recependo positivamente quanto disposto dalla Finanziaria 2005 in 
              tema di affissioni, invitiamo i nostri associati ad informarsi bene 
              presso il proprio comune circa eventuali specifiche previste dai 
              regolamenti comunali locali in materia di affissioni. L’Art.20-bis 
              (introdotto dalla Finanziaria 2005 ad integrazione del D.Lgs 507/93) 
              prevede infatti che la richiesta per poter procedere all’affissione 
              di manifesti mortuari negli spazi liberi definiti dal Comune, debba 
              avvenire da parte della persona fisica che intende affiggere i manifesti, 
              secondo le modalità previste dal decreto e dai relativi regolamenti 
              comunali. Riteniamo 
              utile riportare stalcio degli articoli del Decreto Legislativo 507/93 
              modificati dalla Finanziaria 2005, inserendo in grassetto quanto 
              da quest’ultima disposto: Art. 
              6.Soggetto 
              passivo
 1. 
              Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento 
              in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo 
              attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
 2. 
              E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce 
              o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.
 2-bis. 
              Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta 
              sulla pubblicità
 
 Art. 
              20.
 Riduzioni 
              del diritto
 1. 
              La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta 
              alla meta':
 a) 
              per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti 
              pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' 
              prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 b) 
              per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro 
              ente che non abbia scopo di lucro;
 c) 
              per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di 
              categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque 
              realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 
              territoriali;
 d) 
              per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, 
              a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 e) 
              per gli annunci mortuari.
 «1-bis. 
              Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono 
              affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis»
 «Art. 
              20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1. 
              I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per 
              l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La 
              richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere 
              manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire 
              secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi 
              regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. 
              L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche 
              affissioni.
 Art. 
              23.
 Sanzioni 
              tributarie ed interessi
 1. 
              Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione 
              di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o 
              del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta 
              o del diritto evasi.
 2. 
              Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate 
              di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di 
              cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta 
              o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
 3. 
              Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un 
              quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito 
              non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere 
              effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 
              sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
 4. 
              Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto 
              sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano 
              interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre 
              compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti 
              esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente 
              per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla 
              data dell'eseguito pagamento.
 «4-bis. 
              Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 
              20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto 
              in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità 
              solidale»
 
 Art. 
              24.
 Sanzioni 
              amministrative
 1. 
              Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni 
              legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. 
              Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative 
              per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 
              I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto 
              previsto nei successivi commi.
 2. 
              Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune 
              in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei 
              provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica 
              la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione 
              agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, 
              degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il 
              comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari 
              abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza 
              all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede 
              d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute.
 3. 
              Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente 
              dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione 
              delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' 
              abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero 
              la rimozione delle affissioni abu-sive, con successiva notifica 
              di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.
 4. 
              I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza 
              del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese 
              di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare 
              delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza 
              deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati 
              possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo 
              versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
 5. 
              I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune 
              e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e 
              dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento 
              del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
 «5-ter. 
              Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 
              20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto 
              in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità 
              solidale».
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